L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 131/E del 27 dicembre 2011, comunica le modalità con cui, a decorrere dal 1° gennaio 2012, i lavoratori di prima occupazione, successiva alla data di entrata in vigore del D.L.vo. n. 252 del 2005 (1° gennaio 2007), potranno portare in deduzione, dal proprio reddito complessivo, nei venti anni successivi al quinto di partecipazione a forme di previdenza integrativa, i contributi versati a queste ultime, utilizzando – oltre all'ordinario plafond di deducibilità di euro 5.164,57 annui – un ulteriore "bonus" corrispondente a euro 2.582,29 annui, sino a concorrenza dell'ammontare che corrisponde alla differenza positiva fra l'importo di euro 25.822,85 e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche.
Tale possibilità è espressamente riconosciuta dall'articolo 8, comma 6, del citato D.L.vo. n. 252 del 2005.
INPS: pagamento in contanti fino a 1000 euro anche per le indennità di sostegno
TFR: aggiornato il coefficiente di rivalutazione per il mese di gennaio 2012
INPS: irregolarità contributiva riscontrata ai fini del DURC
INPDAP: "quattordicesima mensilità" per i pensionati nell'anno 2012
Min.Lavoro: verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro
Agenzia Entrate: deducibilità dei contributi di previdenza complementare da parte dei lavoratori di
Agenzia Entrate: deducibilità dei contributi di previdenza complementare da parte dei lavoratori di