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Ripassiamo un po’. Permessi ex lege 104.

L’art.33 della legge 104/92 e successive modificazioni disciplina le agevolazioni riconosciute ai lavoratori dipendenti affetti da disabilità grave ed ai familiari che assistono un disabile in situazione di gravità. Per familiari si intendono i genitori (anche adottivi o affidatari), il coniuge (parte dell’unione civile, convivente di fatto) e i parenti e affini entro il 2° grado (entro il 3° qualora tutte le figure precedenti abbiano compiuto 65 anni di età o siano affette anch’esse da patologie gravi o siano deceduti o mancanti).

Le agevolazioni

Le agevolazioni previste dalla norma si traducono in tre giorni di riposo al mese anche frazionabili in ore o, in alternativa, in riposi giornalieri di 1h o 2h a seconda dell’orario di lavoro. I genitori (anche adottivi o affidatari) di figlio disabile inferiore ai 3 anni hanno diritto al prolungamento del congedo parentale fino al compimento dell’ottavo anno, più tre anni ulteriori a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno in Istituto specializzato. La fruizione dei benefici non è cumulativa. O, comunque, nel caso sia stata riconosciuta ad entrambi i genitori, deve essere alternativa, trattandosi di istituti rispondenti alle medesime finalità. La frazionabilità in ore dei tre giorni opera un limite orario mensile. Ovvero, il limite massimo fruibile è uguale a: (orario di lavoro settimanale/numero dei giorni lavorativi settimanali)×3. Nel silenzio del Legislatore deve ritenersi che la frazionabilità possa non essere accordata nel caso in cui determini problemi di natura organizzativa per l’impresa o l’amministrazione.

Certificazione e spettanza

Per poter beneficiare dei permessi ex Lege 104 occorre presentare una certificazione rilasciata dal medico specialista ASL. La certificazione, per risultare idonea, deve contenere, oltre alla diagnosi, anche le difficoltà socio lavorative, relazionali e situazionali che la patologia determina. Alla certificazione segue il provvedimento definitivo. Qualora questo non accerti la disabilità, le somme indebitamente percepite saranno recuperate.

La spettanza dei permessi fruiti a giorni e fruiti a ore è data dalla retribuzione effettivamente corrisposta. Quella del prolungamento del congedo parentale è pari al 30% della retribuzione effettivamente corrisposta.

Nel caso di part time verticale si procede a ridimensionare proporzionalmente il beneficio.