Via Santo Stefano 11, 40125 Bologna (BO) 051 9911011
TELEASSISTENZA Remote Connection info@studiofarina.it Lun. - Ven. 09:00 - 13:00 / 14:00 - 17:30 Mon. – Fri. 09:00 - 13:00 / 14:00 - 17:30

Categoria: Approfondimenti

Bonus mamme 2026

A chi spetta: i requisiti da avere tutti insieme

Per ottenere il Nuovo bonus mamme 2026, la lavoratrice deve soddisfare congiuntamente tre tipi di requisiti: familiare, lavorativo ed economico.

1. Requisito familiare: numero di figli ed età

Sono ammesse:

  • Madri con 2 figli (naturali, adottivi o in affidamento preadottivo), con il figlio più piccolo di età inferiore a 10 anni;
    • Madri con 3 o più figli, con il figlio più piccolo di età inferiore a 18 anni.

Il requisito sul numero di figli può:

  • esistere già al 1° gennaio 2026, oppure
  • perfezionarsi entro il 31 dicembre 2026 (ad esempio, nascita del secondo o terzo figlio nel corso dell’anno).

Se il requisito si perfeziona nel 2026, il bonus decorre dal mese in cui si perfeziona.

2. Requisito lavorativo: che tipo di lavoro serve

Nel periodo in cui matura il bonus, la madre deve essere:

  • lavoratrice dipendente (pubblica o privata), compresi: rapporti di lavoro intermittente; rapporti in somministrazione ma esclusi i rapporti di lavoro domestico;

oppure

  • lavoratrice autonoma, iscritta alle gestioni previdenziali obbligatorie autonome (incluse le Casse professionali) o alla Gestione separata INPS (ad esempio collaboratrici e alcune figure di professioniste).

Il bonus matura per ogni mese o frazione di mese in cui è presente attività lavorativa nel 2026.

3. Requisito economico: limite di reddito

Per ottenere il bonus è necessario che la somma dei redditi da lavoro (autonomo o dipendente) rilevanti ai fini delle imposte per il 2026 sia: pari o inferiore a 40.000,00 € annui.

Se la somma dei redditi da lavoro supera i 40.000,00 €, il bonus non spetta.


Come funziona l’importo: quanto spetta davvero

Il meccanismo è molto semplice:

  • 60,00 € per ogni mese o frazione di mese in cui la madre svolge attività lavorativa nel 2026, fino a un massimo di 12 mesi (quindi 720,00 € complessivi), pagati tutti insieme a dicembre 2026 dall’INPS.

Come si presenta la domanda

Il Nuovo bonus mamme 2026 non è automatico: va richiesto. La domanda può essere presentata:

  • direttamente dalla lavoratrice tramite i servizi telematici INPS (accesso con SPID, CIE o CNS);
  • tramite Istituti di patronato;
  • tramite Contact Center Multicanale INPS.

Trattamento fiscale e ISEE

Il Nuovo bonus mamme 2026 ha un trattamento di favore:

  • non è imponibile ai fini fiscali (non si somma al reddito per il calcolo delle imposte);
  • non è soggetto a contributi previdenziali;
  • non rileva ai fini ISEE, quindi non incide sul calcolo dell’indicatore per altre prestazioni sociali agevolate.

Lavoro a chiamata: le sanzioni per la chiamata non comunicata

Se l’organo ispettivo accerta la mancata comunicazione, si applica la sanzione amministrativa da 400,00€ a 2.400,00€ per ogni lavoratore per cui la comunicazione è stata omessa.


Niente diffida

La norma esclude espressamente la procedura di diffida. Il datore, quindi, non può regolarizzare dopo l’accesso ispettivo pagando il minimo: la comunicazione omessa non si può recuperare a posteriori, perché per definizione doveva precedere la prestazione.


Il pagamento in misura ridotta

Resta però il pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione. Si paga la somma più favorevole tra il doppio del minimo e un terzo del massimo, che qui coincidono:

  • doppio del minimo: 400 × 2 = 800,00€
  • un terzo del massimo: 2.400 ÷ 3 = 800,00€.

In concreto, quindi, la sanzione è di 800,00€ per ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. Un esercizio che fa lavorare tre intermittenti senza aver comunicato la chiamata paga 2.400,00€; con dieci lavoratori si arriva a 8.000,00€.

Se il rapporto di lavoro era stato regolarmente comunicato al momento dell’assunzione, la sola omissione della chiamata non configura lavoro “in nero”: si applica questa sanzione specifica e non la maxisanzione per lavoro sommerso.


Le altre conseguenze per il datore

Oltre alla sanzione per la chiamata non comunicata, un uso scorretto del contratto a chiamata può costare molto di più, perché rischia di trasformare il rapporto.

ViolazioneConseguenza
Superamento delle 400 giornate nel triennio (fuori da turismo, pubblici esercizi e spettacolo)Il rapporto si trasforma in tempo pieno e indeterminato.
Contratto stipulato in uno dei casi vietati (sostituzione di scioperanti, licenziamenti collettivi o cassa integrazione sulle stesse mansioni, mancata valutazione dei rischi)Secondo prassi e giurisprudenza, conversione in rapporto subordinato ordinario a tempo pieno e indeterminato.
Assenza dei requisiti soggettivi o oggettiviCome sopra: il contratto intermittente non è valido e il rapporto viene ricondotto a uno ordinario.

Hai bisogno di un supporto?

Rivolgiti allo Studio Farina Redaelli inviando una email all’indirizzo info@studiofarina.it

Aggiornamento contributo esonerativo e sanzioni nel collocamento obbligatorio dal 2027

Che cosa cambia dal 1° gennaio 2027

Dal 1° gennaio 2027, aumentano:

  • il contributo esonerativo
  • le sanzioni amministrative

Nuovo importo del contributo esonerativo

Il contributo esonerativo è quanto il datore versa per ogni lavoratore con disabilità non assunto nei casi di:

  • esonero parziale per attività con particolari caratteristiche (pericolosità, insalubrità, alta specializzazione, ecc.);
  • autocertificazione di esonero per addetti a lavorazioni con premio INAIL pari o superiore al 60 per mille.

Gli importi:

  • fino al 31 dicembre 2026: 39,21 euro per ogni giorno lavorativo e per ogni lavoratore con disabilità non occupato;
  • dal 1° gennaio 2027: 44,32 euro per ogni giorno lavorativo e per ogni lavoratore con disabilità non occupato.

L’importo si calcola sui giorni lavorativi previsti dal CCNL (5 o 6 giorni a settimana).


Esonero parziale e autocertificazione: a chi si applicano

Esonero parziale

Possono chiederlo i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici con più di 35 dipendenti che, per le speciali condizioni dell’attività, non riescono a coprire tutta la quota di riserva.

  • L’esonero è parziale, di regola fino al 60% della quota (fino all’80% per servizi di vigilanza e alcuni trasporti).
  • È necessario presentare domanda al servizio competente per il collocamento mirato, motivando le ragioni tecniche e organizzative.
  • Per ogni posto esonerato va versato il contributo esonerativo (39,21 euro fino al 2026; 44,32 euro dal 2027).

Autocertificazione

Riguarda gli stessi datori (privati ed enti pubblici economici) per i lavoratori addetti a lavorazioni con tasso di premio INAIL ≥ 60 per mille.

  • Il datore può autocertificare l’esonero per questi addetti;
  • è comunque tenuto a versare il contributo esonerativo per ogni lavoratore con disabilità non occupato (39,21 euro fino al 2026; 44,32 euro dal 2027, per ogni giorno lavorativo).

Sanzioni amministrative: nuovi importi

Sanzione amministrativa giornaliera per ogni lavoratore con disabilità non assunto oltre i termini.

L’importo della sanzione è pari a cinque volte il contributo esonerativo:

  • fino al 31 dicembre 2026: 196,05 euro al giorno (5 × 39,21);
  • dal 1° gennaio 2027: 221,60 euro al giorno (5 × 44,32) per ogni lavoratore con disabilità non occupato.

La sanzione:

  • decorre, di regola, dal 61° giorno successivo al momento in cui è sorto l’obbligo, se non è stata presentata richiesta di avviamento; oppure dal giorno successivo al mancato inserimento del lavoratore avviato;
  • è progressiva: aumenta per ogni giorno di scopertura e per ogni lavoratore mancante.

Restano in vigore le cause di sospensione/attenuazione (CIGS, contratti di solidarietà, procedure di licenziamento collettivo, convenzioni ex art. 11, ecc.), che incidono sul decorso dei termini e quindi sulla sanzione.


Hai bisogno di supporto?

Rivolgiti allo Studio Farina Redaelli inviando una email all’indirizzo info@studiofarina.it