Repêchage, reintegra e inidoneità alle mansioni.

Il repêchage è il ripescaggio con cui il datore di lavoro, prima di adottare un licenziamento per ragioni inerenti l’attività produttiva, dovrà necessariamente verificare se sia possibile ricollocare il lavoratore in altre attività.
Il repêchage.
Molto spesso si parla di onere di repêchage ovvero la prova da parte del datore di lavoro di aver offerto al lavoratore, senza ottenerne il consenso, il reimpiego anche in mansioni inferiori. Di recente la Cassazione si è occupata di una lavoratrice licenziata per sopravvenuta inidoneità fisica allo svolgimento delle mansioni. Il licenziamento è avvenuto senza l’espletamento del repêchage. In Appello il licenziamento era stato ritenuto illegittimo per la sopravvenuta inidoneità alle mansioni e tuttavia il rapporto restava risolto, con condanna risarcitoria in capo al datore di lavoro, in quanto la violazione dell’obbligo di repêchage non si configurava come ipotesi di manifesta infondatezza del fatto.
La tutela.
La Cassazione, invece, ha accolto il ricorso della lavoratrice e ritenuto insussistente il licenziamento in quanto sussistenti nell’assetto organizzativo aziendale mansioni compatibili con lo stato di salute del lavoratore, seppure inferiori rispetto a quelle precedentemente svolte. Di conseguenza l’unica tutela possibile, in questo caso, è quella reale ovvero reintegratoria. La tutela indennitaria, infatti, oltre a risultare in contrasto coi principi costituzionali, lo sarebbe anche col principio del repêchage che vuole il licenziamento come extrema ratio.


