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Fringe benefit: un valido strumento per ottimizzare il costo del lavoro

Tra gli strumenti a disposizione di un’azienda per gestire al meglio i costi associati al personale hanno un ruolo di rilievo i fringe benefit.

Fringe benefit: di cosa si tratta?

I fringe benefit sono compensi in natura concessi sotto forma di beni e servizi dal datore di lavoro. Solo per l’anno 2024 sono totalmente esenti fino a:

  • € 2.000,00, per i lavoratori con figli fiscalmente a carico;
  • € 1.000,00 per i lavoratori senza figli a carico.

Per attestare la presenza di figli fiscalmente a carico, è sufficiente un’autocertificazione, da verificare ogni anno con riferimento al 31 dicembre, del dipendente con indicazione del codice fiscale del/dei figli a carico. Per figli a carico si intendono coloro hanno un reddito non superiore ad € 2.840,51 o € 4.000,00 se hanno meno di 24 anni.

È importante sapere che se i fringe benefit superano le cifre sopra indicate saranno interamente sottoposti a tassazione, e non solo la parte eccedente.


Quando i rimborsi costituiscono fringe benefit. I casi specifici

Rientrano nel novero dei fringe benefit anche le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento di:

  • utenze domestiche del servizio idrico integrato dell’energia elettrica e del gas naturale;
  • energia elettrica e gas naturale;
  • spese per l’affitto (se regolarmente registrato) della prima casa, ovvero abitazione principale (quella in cui si dimora abitualmente);
  • interessi sul mutuo relativo alla prima casa, ovvero abitazione principale.

Sulla base della normativa vigente, le spese sostenute per l’affitto o per gli interessi sul mutuo devono riguardare immobili posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, nei quali il dipendente o i suoi familiari (di cui all’articolo 12 del TUIR) dimorino abitualmente, a condizione che ne sostengano effettivamente le relative spese.


Fringe benefit. Alcune precisazioni

Nel corso degli anni, sui fringe benefit si è creata un po’ di confusione.

Ecco alcuni punti che, secondo lo Studio Farina Redaelli, è bene ricordare:

  • i fringe benefit non sono un diritto dei lavoratori dipendenti;
  • possono essere corrisposti anche ad personam o a categorie di dipendenti;
  • si applicano ai titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati;
  • per chi ha figli, la corresponsione è subordinata al rilascio di una dichiarazione con indicazione del codice fiscale del figlio/i;
  • il dipendente neoassunto deve presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con indicazione dei fringe benefit già concessi da altri datori di lavoro.
  • i fringe benefit non sono pignorabili; non sono sequestrabili; non rilevano ai fini dell’Assegno Unico Universale; non rilevano ai fini dell’assegno alimentare; non rilevano ai fini dell’ISEE.
  • per le spese affitto o interessi mutuo farsi rilasciare la documentazione comprovante la spesa o una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
  • il datore di lavoro deve inviare un’informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti.

Fringe benefit: vuoi saperne di più?

I consulenti e professionisti dello Studio Farina Redaelli possono offrire tutti gli approfondimenti del caso in materia. Li trovi dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00. alle 17.30, a questi recapiti:

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