Il lavoro straordinario

Prestato oltre il normale orario di lavoro, il lavoro straordinario può essere svolto fino ad un massimo di 8 ore a settimana
Definizione
Il lavoro straordinario è quello prestato oltre il normale orario di lavoro, fissato dalla normativa in 40 ore settimanali. Il ricorso allo straordinario deve essere contenuto ed è legittimo solo nelle ipotesi e alle condizioni previste dalla legge o dal Ccnl. Il lavoro straordinario può essere svolto fino ad un massimo di 8 ore a settimana.
Utilizzo
Il ricorso al lavoro straordinario deve rispettare rigorosi limiti:
- contrattazione collettiva: le modalità di esecuzione sono regolate da contratti nazionali, territoriali o aziendali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative;
- accordo individuale: in assenza di contrattazione collettiva, il limite massimo è di 250 ore annue, previo accordo tra datore e lavoratore;
- eccezioni consentite:
- esigenze tecnico-produttive non gestibili con nuove assunzioni;
- situazioni di forza maggiore;
- eventi particolari, come fiere o mostre.
Retribuzione e riposi compensativi
- Le ore straordinarie devono essere retribuite con maggiorazioni previste dai contratti collettivi. In alternativa, i lavoratori possono usufruire di riposi compensativi (es. banca delle ore).
Esenzioni
Le regole sul lavoro straordinario non si applicano a specifiche categorie di lavoratori, tra cui:
- Dirigenti e personale direttivo.
- Manodopera familiare.
- Lavoratori a domicilio.
Sanzioni
Se si superano le 250 ore annue, le sanzioni sono:
- sanzione amministrativa da € 25,00 a € 154,00.
- se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori (ovvero si è verificata nel corso dell’anno solare per più di cinquanta giornate lavorative) la sanzione amministrativa va da € 154,00 a € 1.032,00 e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta.
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