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Fondo di Integrazione Salariale (FIS)

Il Fondo di Integrazione Salariale (FIS) è uno strumento istituito presso l’INPS per sostenere i lavoratori di aziende appartenenti a settori esclusi dalla Cassa Integrazione Guadagni (CIG) e non coperti da specifici fondi bilaterali. Vediamo nel dettaglio come funziona e chi può beneficiarne.

Campo di applicazione

Dal 1° gennaio 2022, il FIS si applica a:

  • Datori di lavoro: aziende con almeno un dipendente che operano in settori non coperti dalla CIG ordinaria o straordinaria e che non aderiscono a fondi bilaterali di solidarietà o territoriali.
  • Lavoratori: tutti i lavoratori subordinati, inclusi apprendisti e lavoratori a domicilio (esclusi i dirigenti), con un’anzianità di almeno 30 giorni presso l’unità produttiva.

Condizioni di accesso

Il FIS interviene in caso di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per eventi riconducibili alle causali previste per la CIG ordinaria (situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali; – situazioni temporanee di mercato. Tali causali devono essere di breve durata, transitorie e non imputabili alla condotta del datore di lavoro e del lavoratore) e straordinaria (riorganizzazione aziendale, crisi aziendale):

  • Datori di lavoro con ≤ 15 dipendenti: accesso sia per causali ordinarie che straordinarie.
  • Datori di lavoro con > 15 dipendenti: il FIS copre solo le causali ordinarie; per quelle straordinarie si utilizza la CIGS.

Durata massima dei trattamenti

  • Fino a 5 dipendenti: massimo 13 settimane in un biennio mobile.
  • Oltre 5 dipendenti: massimo 26 settimane in un biennio mobile.

Caratteristiche dell’assegno di integrazione salariale

L’assegno di integrazione salariale garantisce:

  • Importo: 80% della retribuzione persa, nei limiti previsti dal massimale della CIG ordinaria.
  • Modalità di pagamento: il datore di lavoro anticipa l’importo, richiedendo successivamente il conguaglio all’INPS.

Contributi al Fondo

Per finanziare il FIS, i datori di lavoro versano:

  1. Contribuzione ordinaria:
    • 0,50% della retribuzione imponibile (≤ 5 dipendenti).
    • 0,80% della retribuzione imponibile (> 5 dipendenti).
  2. Contribuzione addizionale: 4% della retribuzione non corrisposta durante la sospensione/riduzione. Dal 2025, è prevista una riduzione del 40% per i datori con ≤ 5 dipendenti che non abbiano richiesto trattamenti negli ultimi 24 mesi.

Iter di accesso

Apertura procedura: convocazione esame congiunto alle rappresentanze sindacali, incontro per eventuale accordo.

Domanda: presentata telematicamente all’INPS entro 15 giorni dall’inizio della sospensione/riduzione dell’attività, includendo una relazione tecnica che ne giustifichi la necessità.

Autorizzazione: l’INPS valuta le domande in base ai criteri normativi e alle risorse disponibili.


Fondo di Integrazione Salariale (FIS): vuoi approfondire?

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