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Contratti di Solidarietà (CdS)

I contratti di solidarietà (CdS) rappresentano uno strumento fondamentale per le imprese che intendono evitare licenziamenti attraverso una riduzione concordata dell’orario di lavoro. Questa misura, inserita nel quadro degli ammortizzatori sociali, consente alle aziende di affrontare momentanee crisi, tutelando allo stesso tempo l’occupazione.

Di seguito una panoramica chiara e aggiornata su funzionamento, requisiti, vantaggi e procedure operative.


Cosa sono i contratti di solidarietà

I contratti di solidarietà sono accordi collettivi aziendali stipulati con RSA/RSU che prevedono:

  • una riduzione dell’orario di lavoro per uno o più lavoratori,
  • al fine di evitare licenziamenti o dichiarazioni di esubero.

La riduzione dell’orario è compensata tramite CIGS – Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria.


Requisiti e caratteristiche principali

Per attivare un contratto di solidarietà, è necessario:

Accordo collettivo: l’accordo deve essere firmato con le rappresentanze sindacali e depositato presso il Ministero del Lavoro.

Finalità: l’obiettivo deve essere chiaro, evitare licenziamenti e ridurre gli esuberi tramite riduzione oraria.

Riduzione dell’orario: la riduzione media complessiva non può superare l’80% dell’orario. Per ogni singolo lavoratore il limite massimo è 90% sull’intero periodo. La riduzione deve essere quantificata e motivata nell’accordo.

Durata: massimo 24 mesi in un quinquennio mobile.


Procedure operative

Per attivare correttamente un CdS:

  • Entro 7 giorni: invio della domanda al Ministero del Lavoro.
  • Entro 90 giorni: rilascio del decreto di autorizzazione.
  • Decorrenza: entro 30 giorni dalla domanda.
    • Se la domanda è tardiva → decorrenza dal 30° giorno successivo alla presentazione.

Sono inoltre previsti obblighi specifici:

  • Divieto di straordinario per i lavoratori coinvolti.
  • Possibilità di modificare la riduzione oraria solo se previsto in accordo e previa comunicazione al Ministero e all’INPS.


Trattamento economico

Integrazione salariale

La CIGS copre l’80% della retribuzione persa a causa della riduzione oraria, entro il massimale INPS. Massimale 2025: 1.404,03 € lordi, 1.322,05 € netti (–5,84%).

Anticipazione: l’integrazione viene anticipata dal datore di lavoro, che poi recupera dall’INPS.

TFR: le quote maturate sulla parte di retribuzione ridotta sono a carico della gestione di riferimento.

Formazione obbligatoria: i lavoratori devono partecipare a percorsi di formazione o riqualificazione professionale.


Contributo addizionale a carico dell’azienda

Il datore di lavoro paga un contributo aggiuntivo calcolato in funzione delle settimane di CIG usufruite nel quinquennio mobile:

PeriodoAliquota
Fino a 52 settimane9%
Da 52 a 104 settimane12%
Oltre 104 settimane15%

Ricapitolando

Per attivare un contratto di solidarietà servono:

  • ✔ Accordo con RSA/RSU
  • ✔ Riduzione oraria motivata e nei limiti di legge
  • ✔ Domanda entro 7 giorni dalla firma
  • ✔ Partecipazione alla formazione
  • ✔ Rispetto dei vincoli operativi (no straordinari, comunicazioni obbligatorie)

Contratti di Solidarietà (CdS): hai bisogno di supporto?

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