La comunicazione preventiva per i lavoratori autonomi occasionali
Scatterà dopo maggio 2022 l’obbligo di comunicare esclusivamente tramite i servizi del portale Cliclavoro, da parte dei committenti, l’avvio di prestazioni svolte da lavoratori autonomi occasionali.
La Legge di conversione del D.L. 146/2021 ha previsto l’obbligo per il committente di effettuare una comunicazione preventiva all’Ispettorato del Lavoro competente per territorio riguardo l’avvio dell’attività dei soggetti inquadrati come lavoratori autonomi occasionali.
Tale nuovo adempimento, dopo maggio 2022, potrà essere assolto esclusivamente tramite il servizio telematico messo a disposizioni sul portale Cliclavoro, accessibile tramite SPID o CIE/CNS. Non saranno ritenute valide, e pertanto sanzionabili, le comunicazioni effettuate con le modalità diverse da quelle sopra indicate.
La mancata trasmissione della comunicazione preventiva prevede una sanzione amministrativa da € 500,00 a € 2.500,00 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.
Soggetti interessati
- committenti che operano in qualità di imprenditori;
- le S.p.A. a partecipazione pubblica, che perseguono finalità pubblicistiche.
Soggetti non interessati
- gli enti del Terzo settore che svolgono esclusivamente attività non commerciale (solo se tali Enti non svolgono, anche in via marginale, un’attività d’impresa);
- le aziende di vendita diretta a domicilio, per la figura dell’incaricato alla vendita occasionale;
- i procacciatori d’affari;
- la pubblica amministrazione;
- gli autonomi occasionali impiegati in prestazioni di natura intellettuale (esempio: i correttori di bozze, i progettisti grafici, i lettori di opere in festival o in libreria, i relatori in convegni e conferenze, i docenti e i redattori di articoli e testi);
- i lavoratori dello spettacolo (solo se i lavoratori autonomi dello spettacolo siano già oggetto degli specifici obblighi di comunicazione Sare);
- le fondazioni ITS che erogano percorsi formativi professionalizzanti;
- le ASD e SSD (che operano senza finalità di lucro);
- gli studi professionali, se non organizzati in forma di impresa;
- i volontari che percepiscono solo rimborsi spese;
- le guide turistiche;
- i traduttori, gli interpreti, i docenti di lingua.
Soggetti per cui fare la comunicazione
- lavoratori autonomi occasionali (il Ministero del Lavoro ha chiarito che di per sé il luogo di lavoro non costituisce una discriminante dell’obbligo di comunicazione, pertanto, l’adempimento va effettuato anche nell’ipotesi in cui la prestazione lavorativa venga resa da remoto con modalità telematica).
Soggetti per cui NON fare la comunicazione
- rapporti di natura subordinata;
- collaborazioni coordinate e continuative;
- PrestO e libretto famiglia (ex voucher);
- professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi o elenchi;
- tutte le attività autonome esercitate in maniera abituale e assoggettate al regime IVA.