Chiarimenti sull’alternanza scuola – lavoro.

Dal 5 gennaio scorso è stato emanato da parte del MIUR (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca) un provvedimento per chiarire alcune criticità emerse dall’alternanza scuola – lavoro.
Innanzitutto l’Istituto deve essere utilizzato esclusivamente per dare la possibilità agli studenti di conoscere ambiti professionali, acquisire competenze curriculari e orientarli a scelte consapevoli. Nello svolgimento dell’alternanza gli studenti sono equiparati ai lavoratori, pertanto debbono essere garantiti i regimi di sicurezza nei luoghi di lavoro. E’ previsto anche l’obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, i cui oneri sono a carico dell’istituzione scolastica. La capacità ospitante per un’azienda è data dalla classe di rischio Ateco. Rapporto di 5 a 1 per attività a rischio alto; da 8 a 1 per quelle a rischio medio; da 12 a 1 per quelle a rischio basso. L’obbligo formativo deve concludersi entro sessanta giorni dall’assunzione. Lo studente è tenuto alla presenza, al rispetto delle norme in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, alla segretezza professionale.


