Circolare 22/E del 19/11/2024: nuove regole per il Bonus Natale

La circolare 22/E del 19 novembre 2024 dell’Agenzia delle Entrate introduce importanti novità sulle condizioni per accedere al bonus destinato ai lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico. Questo aggiornamento semplifica i requisiti e chiarisce le modalità di accesso al beneficio. Vediamo nel dettaglio cosa cambia e chi può richiedere il bonus.
Nuove condizioni per il Bonus Natale 2024
Dal 19 novembre 2024, per beneficiare del bonus è necessario soddisfare i seguenti requisiti:
- reddito complessivo annuo non superiore a 28.000,00 €;
- avere almeno un figlio fiscalmente a carico, anche se adottivo, affidato, riconosciuto fuori dal matrimonio o affiliato;
- avere un’imposta lorda superiore alla detrazione spettante.
Novità rispetto al passato
La circolare introduce alcune semplificazioni significative:
- non è più richiesto il requisito del coniuge fiscalmente a carico;
- il bonus può essere richiesto indipendentemente dal fatto che il lavoratore sia coniugato, separato, divorziato o appartenente a un nucleo familiare monogenitoriale;
- in caso di coppie coniugate o conviventi, solo uno dei due genitori può beneficiare del bonus, per evitare il doppio beneficio.
Chi è escluso dal Bonus?
Il bonus non spetta nei seguenti casi:
- al lavoratore dipendente il cui coniuge o convivente, non legalmente separato, beneficia dello stesso bonus;
- a chi non soddisfa i requisiti di reddito o non ha figli fiscalmente a carico.
Esempi pratici per chiarire
Esempio 1: genitori non conviventi né coniugati
- Situazione:
- Il Sig. Rossi e la Sig.ra Bianchi hanno un figlio fiscalmente a carico.
- Non sono coniugati e non convivono con altre persone.
- Esito: Entrambi possono beneficiare del bonus perché soddisfano i requisiti e non sono coniugi o conviventi.
Esempio 2: Uno dei genitori è coniugato
- Situazione:
- La Sig.ra Bianchi ha un figlio fiscalmente a carico, non è coniugata e non convive con altri.
- Il Sig. Rossi, padre dello stesso figlio, è coniugato con un’altra persona (Sig.ra Verdi) e ha un altro figlio fiscalmente a carico con lei.
- Esito:
- Il bonus spetta alla Sig.ra Bianchi perché soddisfa i requisiti.
- Il Sig. Rossi e la Sig.ra Verdi devono scegliere chi dei due richiederà il bonus per il loro figlio comune.
Esempio 3: Nessun requisito soddisfatto
- Situazione:
- La Sig.ra Bianchi supera il limite di reddito e non soddisfa i requisiti.
- Il Sig. Rossi è coniugato con la Sig.ra Verdi e ha un figlio fiscalmente a carico con lei.
- Esito:
- La Sig.ra Bianchi non riceve il bonus.
- Solo uno tra il Sig. Rossi e la Sig.ra Verdi può richiedere il beneficio.
Esempio 4: Genitore con figlio fiscalmente a carico da due relazioni diverse
- Situazione:
- La Sig.ra Bianchi ha un figlio fiscalmente a carico ed è single.
- Il Sig. Rossi, ex compagno della Sig.ra Bianchi, è ora coniugato con la Sig.ra Verdi, ma il loro figlio non è fiscalmente a carico.
- Esito:
- Il bonus spetta sia alla Sig.ra Bianchi sia al Sig. Rossi, in quanto entrambi soddisfano i requisiti, e il figlio comune è fiscalmente a carico del Sig. Rossi.
Ricapitolando
Per accedere al bonus introdotto dalla Circolare 22/E, è necessario:
- Avere un reddito complessivo annuo entro i 28.000,00 €.
- Avere almeno un figlio fiscalmente a carico.
- Non essere esclusi per la presenza di un coniuge o convivente che già beneficia del bonus.
Se entrambi i genitori conviventi o coniugati soddisfano i requisiti, il beneficio spetta a uno solo dei due.
Tabella Riassuntiva delle Condizioni
Requisito | Dettagli |
Reddito massimo | Fino a 28.000,00 € annui |
Figlio fiscalmente a carico | Valido anche per figli adottivi, affidati o riconosciuti fuori dal matrimonio |
Imposta lorda | Superiore alla detrazione spettante |
Esclusioni | Coniuge o convivente già beneficiario del bonus |


