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Circolare 22/E del 19/11/2024: nuove regole per il Bonus Natale

La circolare 22/E del 19 novembre 2024 dell’Agenzia delle Entrate introduce importanti novità sulle condizioni per accedere al bonus destinato ai lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico. Questo aggiornamento semplifica i requisiti e chiarisce le modalità di accesso al beneficio. Vediamo nel dettaglio cosa cambia e chi può richiedere il bonus.

Nuove condizioni per il Bonus Natale 2024

Dal 19 novembre 2024, per beneficiare del bonus è necessario soddisfare i seguenti requisiti:

  1. reddito complessivo annuo non superiore a 28.000,00 €;
  2. avere almeno un figlio fiscalmente a carico, anche se adottivo, affidato, riconosciuto fuori dal matrimonio o affiliato;
  3. avere un’imposta lorda superiore alla detrazione spettante.

Novità rispetto al passato

La circolare introduce alcune semplificazioni significative:

  • non è più richiesto il requisito del coniuge fiscalmente a carico;
  • il bonus può essere richiesto indipendentemente dal fatto che il lavoratore sia coniugato, separato, divorziato o appartenente a un nucleo familiare monogenitoriale;
  • in caso di coppie coniugate o conviventi, solo uno dei due genitori può beneficiare del bonus, per evitare il doppio beneficio.

Chi è escluso dal Bonus?

Il bonus non spetta nei seguenti casi:

  • al lavoratore dipendente il cui coniuge o convivente, non legalmente separato, beneficia dello stesso bonus;
  • a chi non soddisfa i requisiti di reddito o non ha figli fiscalmente a carico.


Esempi pratici per chiarire

Esempio 1: genitori non conviventi né coniugati

  • Situazione:
    • Il Sig. Rossi e la Sig.ra Bianchi hanno un figlio fiscalmente a carico.
    • Non sono coniugati e non convivono con altre persone.
  • Esito: Entrambi possono beneficiare del bonus perché soddisfano i requisiti e non sono coniugi o conviventi.

Esempio 2: Uno dei genitori è coniugato

  • Situazione:
    • La Sig.ra Bianchi ha un figlio fiscalmente a carico, non è coniugata e non convive con altri.
    • Il Sig. Rossi, padre dello stesso figlio, è coniugato con un’altra persona (Sig.ra Verdi) e ha un altro figlio fiscalmente a carico con lei.
  • Esito:
    • Il bonus spetta alla Sig.ra Bianchi perché soddisfa i requisiti.
    • Il Sig. Rossi e la Sig.ra Verdi devono scegliere chi dei due richiederà il bonus per il loro figlio comune.

Esempio 3: Nessun requisito soddisfatto

  • Situazione:
    • La Sig.ra Bianchi supera il limite di reddito e non soddisfa i requisiti.
    • Il Sig. Rossi è coniugato con la Sig.ra Verdi e ha un figlio fiscalmente a carico con lei.
  • Esito:
    • La Sig.ra Bianchi non riceve il bonus.
    • Solo uno tra il Sig. Rossi e la Sig.ra Verdi può richiedere il beneficio.

Esempio 4: Genitore con figlio fiscalmente a carico da due relazioni diverse

  • Situazione:
    • La Sig.ra Bianchi ha un figlio fiscalmente a carico ed è single.
    • Il Sig. Rossi, ex compagno della Sig.ra Bianchi, è ora coniugato con la Sig.ra Verdi, ma il loro figlio non è fiscalmente a carico.
  • Esito:
    • Il bonus spetta sia alla Sig.ra Bianchi sia al Sig. Rossi, in quanto entrambi soddisfano i requisiti, e il figlio comune è fiscalmente a carico del Sig. Rossi.


Ricapitolando

Per accedere al bonus introdotto dalla Circolare 22/E, è necessario:

  1. Avere un reddito complessivo annuo entro i 28.000,00 €.
  2. Avere almeno un figlio fiscalmente a carico.
  3. Non essere esclusi per la presenza di un coniuge o convivente che già beneficia del bonus.

Se entrambi i genitori conviventi o coniugati soddisfano i requisiti, il beneficio spetta a uno solo dei due.


Tabella Riassuntiva delle Condizioni

Requisito

Dettagli

Reddito massimo

Fino a 28.000,00 € annui

Figlio fiscalmente a carico

Valido anche per figli adottivi, affidati o riconosciuti fuori dal matrimonio

Imposta lorda

Superiore alla detrazione spettante

Esclusioni

Coniuge o convivente già beneficiario del bonus