Via Santo Stefano 11, 40125 Bologna (BO) 051 9911011
TELEASSISTENZA Remote Connection info@studiofarina.it Lun. - Ven. 09:00 - 13:00 / 14:00 - 17:30 Mon. – Fri. 09:00 - 13:00 / 14:00 - 17:30

Offerta Conciliativa: indennità per la risoluzione del rapporto e rinuncia all’impugnazione del licenziamento

Offerta Conciliativa

La normativa sul contratto a tutele crescenti (per tutti gli assunti dopo il 07/03/2015) prevede la possibilità, per il datore di lavoro, di formulare un’offerta economica al lavoratore licenziato, con l’obiettivo di evitare contenziosi e definire consensualmente la cessazione del rapporto. Si tratta dell’offerta conciliativa, disciplinata dal D.Lgs. 23/2015. Vediamo nel dettaglio come funziona, chi può beneficiarne e quali sono i vantaggi fiscali e contributivi.

A chi si applica e quanto spetta al lavoratore?

L’importo dell’offerta varia in base al numero di dipendenti dell’azienda e agli anni di servizio del lavoratore.

Aziende con più di 15 dipendenti

  • Una mensilità per ogni anno di servizio, calcolata sulla retribuzione utile ai fini del TFR.
  • L’importo non può essere inferiore a 3 mensilità né superiore a 27.

Aziende con meno di 15 dipendenti

  • Mezza mensilità per ogni anno di servizio, sempre basata sulla retribuzione utile per il TFR.
  • Il minimo previsto è di 1,5 mensilità, il massimo di 6.

Come funziona la procedura?

Per avvalersi dell’offerta conciliativa è necessario rispettare alcune condizioni e tempistiche:

  • Il datore di lavoro deve formulare l’offerta entro 60 giorni dalla comunicazione del licenziamento.
  • L’offerta va corrisposta tramite assegno circolare.
  • La procedura deve svolgersi presso una sede protetta, come un organismo di certificazione l’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL), una sede sindacale.

Vantaggi fiscali e contributivi

L’importo dell’assegno consegnato al lavoratore:

  • non è soggetto a contribuzione previdenziale;
  • è esente da IRPEF, quindi il lavoratore riceve l’intero importo netto.

Effetti dell’accettazione dell’offerta

Accettando l’assegno circolare il lavoratore:

  • Conferma la risoluzione definitiva del rapporto di lavoro (alla data del licenziamento);
  • Rinuncia all’impugnazione del licenziamento, anche se già proposta;

Attenzione: limite dell’agevolazione

Solo le somme riconosciute come offerta conciliativa ai sensi del D.Lgs. 23/2015 beneficiano del trattamento agevolato. Eventuali ulteriori importi concordati nella stessa sede conciliativa per altri motivi (es. straordinari non pagati, ferie residue, ecc.) non godono di esenzione fiscale e contributiva.


In sintesi

RequisitoDettagli
TermineEntro 60 giorni dal licenziamento
ModalitàAssegno circolare in sede protetta
Importo0,5 o 1 mensilità per anno di servizio, con minimi e massimi
VantaggiEsenzione da IRPEF e contributi

Offerta Conciliativa: hai bisogno di supporto?

Puoi rivolgerti allo Studio Farina Redaelli dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.30, contattando i seguenti recapiti:

Tel. 051 9911011 – info@studiofarina.it