Offerta Conciliativa: indennità per la risoluzione del rapporto e rinuncia all’impugnazione del licenziamento

La normativa sul contratto a tutele crescenti (per tutti gli assunti dopo il 07/03/2015) prevede la possibilità, per il datore di lavoro, di formulare un’offerta economica al lavoratore licenziato, con l’obiettivo di evitare contenziosi e definire consensualmente la cessazione del rapporto. Si tratta dell’offerta conciliativa, disciplinata dal D.Lgs. 23/2015. Vediamo nel dettaglio come funziona, chi può beneficiarne e quali sono i vantaggi fiscali e contributivi.
A chi si applica e quanto spetta al lavoratore?
L’importo dell’offerta varia in base al numero di dipendenti dell’azienda e agli anni di servizio del lavoratore.
Aziende con più di 15 dipendenti
- Una mensilità per ogni anno di servizio, calcolata sulla retribuzione utile ai fini del TFR.
- L’importo non può essere inferiore a 3 mensilità né superiore a 27.
Aziende con meno di 15 dipendenti
- Mezza mensilità per ogni anno di servizio, sempre basata sulla retribuzione utile per il TFR.
- Il minimo previsto è di 1,5 mensilità, il massimo di 6.
Come funziona la procedura?
Per avvalersi dell’offerta conciliativa è necessario rispettare alcune condizioni e tempistiche:
- Il datore di lavoro deve formulare l’offerta entro 60 giorni dalla comunicazione del licenziamento.
- L’offerta va corrisposta tramite assegno circolare.
- La procedura deve svolgersi presso una sede protetta, come un organismo di certificazione l’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL), una sede sindacale.
Vantaggi fiscali e contributivi
L’importo dell’assegno consegnato al lavoratore:
- non è soggetto a contribuzione previdenziale;
- è esente da IRPEF, quindi il lavoratore riceve l’intero importo netto.
Effetti dell’accettazione dell’offerta
Accettando l’assegno circolare il lavoratore:
- Conferma la risoluzione definitiva del rapporto di lavoro (alla data del licenziamento);
- Rinuncia all’impugnazione del licenziamento, anche se già proposta;
Attenzione: limite dell’agevolazione
Solo le somme riconosciute come offerta conciliativa ai sensi del D.Lgs. 23/2015 beneficiano del trattamento agevolato. Eventuali ulteriori importi concordati nella stessa sede conciliativa per altri motivi (es. straordinari non pagati, ferie residue, ecc.) non godono di esenzione fiscale e contributiva.
In sintesi
| Requisito | Dettagli |
| Termine | Entro 60 giorni dal licenziamento |
| Modalità | Assegno circolare in sede protetta |
| Importo | 0,5 o 1 mensilità per anno di servizio, con minimi e massimi |
| Vantaggi | Esenzione da IRPEF e contributi |
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