Aggiornamento contributo esonerativo e sanzioni nel collocamento obbligatorio dal 2027

Che cosa cambia dal 1° gennaio 2027
Dal 1° gennaio 2027, aumentano:
- il contributo esonerativo
- le sanzioni amministrative
Nuovo importo del contributo esonerativo
Il contributo esonerativo è quanto il datore versa per ogni lavoratore con disabilità non assunto nei casi di:
- esonero parziale per attività con particolari caratteristiche (pericolosità, insalubrità, alta specializzazione, ecc.);
- autocertificazione di esonero per addetti a lavorazioni con premio INAIL pari o superiore al 60 per mille.
Gli importi:
- fino al 31 dicembre 2026: 39,21 euro per ogni giorno lavorativo e per ogni lavoratore con disabilità non occupato;
- dal 1° gennaio 2027: 44,32 euro per ogni giorno lavorativo e per ogni lavoratore con disabilità non occupato.
L’importo si calcola sui giorni lavorativi previsti dal CCNL (5 o 6 giorni a settimana).
Esonero parziale e autocertificazione: a chi si applicano
Esonero parziale
Possono chiederlo i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici con più di 35 dipendenti che, per le speciali condizioni dell’attività, non riescono a coprire tutta la quota di riserva.
- L’esonero è parziale, di regola fino al 60% della quota (fino all’80% per servizi di vigilanza e alcuni trasporti).
- È necessario presentare domanda al servizio competente per il collocamento mirato, motivando le ragioni tecniche e organizzative.
- Per ogni posto esonerato va versato il contributo esonerativo (39,21 euro fino al 2026; 44,32 euro dal 2027).
Autocertificazione
Riguarda gli stessi datori (privati ed enti pubblici economici) per i lavoratori addetti a lavorazioni con tasso di premio INAIL ≥ 60 per mille.
- Il datore può autocertificare l’esonero per questi addetti;
- è comunque tenuto a versare il contributo esonerativo per ogni lavoratore con disabilità non occupato (39,21 euro fino al 2026; 44,32 euro dal 2027, per ogni giorno lavorativo).
Sanzioni amministrative: nuovi importi
Sanzione amministrativa giornaliera per ogni lavoratore con disabilità non assunto oltre i termini.
L’importo della sanzione è pari a cinque volte il contributo esonerativo:
- fino al 31 dicembre 2026: 196,05 euro al giorno (5 × 39,21);
- dal 1° gennaio 2027: 221,60 euro al giorno (5 × 44,32) per ogni lavoratore con disabilità non occupato.
La sanzione:
- decorre, di regola, dal 61° giorno successivo al momento in cui è sorto l’obbligo, se non è stata presentata richiesta di avviamento; oppure dal giorno successivo al mancato inserimento del lavoratore avviato;
- è progressiva: aumenta per ogni giorno di scopertura e per ogni lavoratore mancante.
Restano in vigore le cause di sospensione/attenuazione (CIGS, contratti di solidarietà, procedure di licenziamento collettivo, convenzioni ex art. 11, ecc.), che incidono sul decorso dei termini e quindi sulla sanzione.
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