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Assenze ingiustificate continuative – dimissioni volontarie

La circolare 579 del 22 gennaio 2025 introduce importanti novità in merito alle assenze ingiustificate e prolungate dei lavoratori dipendenti. Il provvedimento chiarisce le modalità di gestione di tali assenze e le relative conseguenze per il rapporto di lavoro. Analizziamo nel dettaglio cosa cambia e le procedure da seguire.

Condizioni per la risoluzione del rapporto di lavoro

Dal 22 gennaio 2025, se un dipendente si assenta senza giustificazione per un periodo superiore a quello stabilito dal CCNL o, in assenza di specifiche indicazioni contrattuali, per almeno 15 giorni consecutivi, il datore di lavoro può comunicare l’assenza all’Ispettorato del Lavoro e, in tal caso, il rapporto di lavoro si considera risolto per dimissioni volontarie.

Nota importante: in questa eventualità, il lavoratore non avrà diritto alla NASpI.


Procedura per la gestione delle assenze ingiustificate

1. Monitoraggio dell’assenza

Il datore di lavoro deve:

  • Verificare che l’assenza sia effettivamente ingiustificata e priva di comunicazione.
  • Controllare se il contratto collettivo applicato prevede un limite massimo di giorni di assenza. In assenza di specifiche indicazioni, si assume un periodo di almeno 15 giorni consecutivi.

2. Comunicazione obbligatoria all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL)

Per rendere effettive le dimissioni volontarie, il datore di lavoro deve inviare una comunicazione tramite PEC alla sede territoriale competente dell’INL. La comunicazione dovrà contenere:

  • Dati anagrafici del lavoratore.
  • Recapiti noti (telefono, e-mail) del dipendente.
  • Periodo di assenza accertato.

3. Facoltà di verifica da parte dell’Ispettorato

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha la facoltà, ma non l’obbligo, di avviare una verifica entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione del datore di lavoro.

  • Se l’assenza viene confermata e il lavoratore non dimostra l’impossibilità di comunicare per cause di forza maggiore, il rapporto di lavoro sarà definitivamente considerato risolto per volontà del lavoratore.
  • Se, al contrario, il lavoratore dimostra che l’assenza era dovuta a cause di forza maggiore (ad esempio problemi di salute che gli hanno impedito di comunicare), la risoluzione non avrà effetto. In tal caso, l’Ispettorato notificherà l’inefficacia della risoluzione sia al datore di lavoro che al lavoratore.

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