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DVR e lavoro a termine.

Facciamo un breve punto su DVR e lavoro a termine.

  1. Senza la valutazione preventiva dei rischi (DVR) il contratto a tempo determinato è affetto da nullità, con la conseguenza che lo stesso si considera a tempo indeterminato ex art. 1339 e 1419 c.c. (ordinanza n. 21683 del 23 agosto della Corte di Cassazione). La ragione di tale divieto “è diretta alla più intensa protezione dei lavoratori rispetto ai quali la flessibilità di impiego riduce la familiarità con l’ambiente e gli strumenti di lavoro”.

 

  1. L’onere probatorio circa l’effettuato aggiornamento del documento di valutazione dei rischi (DVR), correlato ad adeguamenti necessari in ragione di mutamenti dell’organizzazione aziendale grava sul datore di lavoro; invece quello di allegare, in primo grado anche in replica alla produzione avversaria, gli elementi da cui desumere l’inadeguatezza del documento, fatto costitutivo della domanda, grava sul lavoratore (Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza del 24 giugno 2019 n.16835 in materia di rapporto di lavoro a tempo determinato).

 

 

 

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