Al via l’Incentivo alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro-trasformazioni

Con il messaggio n. 2518 del 29 luglio 2026, l’INPS fornisce le indicazioni operative per la fruizione dell’“Incentivo alla stabilizzazione” 2026.
Nuove condizioni per l’Incentivo alla stabilizzazione 2026
Per beneficiare dell’esonero contributivo, la trasformazione del rapporto di lavoro deve rispettare i seguenti requisiti:
- essere effettuata nel periodo compreso tra il 1° agosto 2026 e il 31 dicembre 2026;
- riguardare, senza soluzione di continuità, un rapporto di lavoro originariamente a tempo determinato che rispetti le seguenti caratteristiche:
- il contratto a termine deve essere stato instaurato entro e non oltre il 30 aprile 2026;
- la durata effettiva del contratto a termine (anche sommando eventuali proroghe) non deve superare i 12 mesi;
- riguardare lavoratori che, alla data della trasformazione, non abbiano compiuto 35 anni di età e non siano mai stati occupati a tempo indeterminato.
Quanto vale e quanto dura l’esonero
L’esonero è riconosciuto nel limite massimo di 500 euro su base mensile per lavoratore, a decorrere dal mese di competenza agosto 2026.
Chi è escluso dall’Incentivo
L’esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. In particolare, il beneficio non spetta nei seguenti casi:
- il contratto a termine originario è stato instaurato dopo il 30 aprile 2026, oppure ha avuto una durata superiore a 12 mesi;
- il lavoratore ha già avuto un contratto a tempo indeterminato o, alla data della trasformazione, ha già compiuto 35 anni;
- il datore di lavoro sta già fruendo, per lo stesso rapporto, di un altro incentivo non cumulabile (ad es. l’incentivo “GECO” giovani under 30 al 50%): in questo caso deve prima restituire l’agevolazione già fruita per poter accedere al nuovo esonero al 100%.
Ricapitolando
Per accedere all’Incentivo alla stabilizzazione introdotto dal messaggio INPS n. 2518/2026, è necessario:
- trasformare il rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato tra l’1° agosto e il 31 dicembre 2026.
- Avere instaurato il contratto a termine originario entro il 30 aprile 2026, con durata non superiore a 12 mesi.
- Non avere compiuto 35 anni alla data della trasformazione e non essere mai stati occupati a tempo indeterminato.
- Non fruire, per lo stesso rapporto, di altri esoneri incumulabili con la misura.
Il beneficio è riconosciuto nel limite di 500 euro al mese per lavoratore per 24 mesi e va richiesto tramite l’apposito modulo online sul sito INPS.
Tabella Riassuntiva delle Condizioni
| Requisito | Dettagli |
| Periodo trasformazione | Dal 1° agosto 2026 al 31 dicembre 2026 |
| Contratto a termine originario | Instaurato entro il 30 aprile 2026, durata non superiore a 12 mesi |
| Requisito anagrafico | Lavoratore che non ha compiuto 35 anni alla data della trasformazione |
| Storia lavorativa | Mai occupato in precedenza a tempo indeterminato |
| Importo esonero | 100% dei contributi previdenziali, fino a 500 € mensili per lavoratore |
| Cumulabilità | Non cumulabile con altri esoneri o riduzioni di aliquote |
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