Ordinanza n. 72/2026: stop al lavoro all’aperto nelle ore più calde in Emilia-Romagna

L’ordinanza n. 72 del 3 giugno 2026, firmata dal Presidente della Giunta regionale Michele de Pascale, introduce il divieto di lavoro all’aperto tra le 12.30 e le 16.00 in alcuni settori, nei giorni in cui la mappa del rischio caldo segnala un livello “ALTO”. Il provvedimento resta in vigore dal 3 giugno al 15 settembre 2026, salvo modifiche. Vediamo nel dettaglio chi è coinvolto, quando si applica e quali sono gli obblighi per i datori di lavoro.
A chi si applica il divieto
Il divieto di lavoro nelle ore più calde riguarda i lavoratori e le lavoratrici impegnati in attività svolte all’aperto, senza possibilità di ripararsi dal sole, nei seguenti settori:
- agricoltura e florovivaismo;
- cantieri edili e affini;
- cave;
- logistica, limitatamente ai piazzali destinati in via esclusiva e permanente al deposito merci (sono escluse le pertinenze dei magazzini coperti).
Il divieto si applica a ogni lavoratrice e lavoratore, senza distinzione di ruolo, inquadramento o tipo di contratto applicato.
Quando scatta il divieto
Il blocco dell’attività lavorativa non è automatico tutti i giorni, ma si attiva solo in presenza di condizioni specifiche:
- fascia oraria: dalle 12.30 alle 16.00;
- periodo di validità: dal 3 giugno 2026 al 15 settembre 2026, salvo modifica dei termini;
- Condizione di attivazione: la mappa del rischio pubblicata sul sito worklimate.it, alla voce “lavoratori esposti al sole” con “attività fisica intensa” ore 12.00, deve segnalare un livello di rischio “ALTO” per la zona interessata.
In pratica, il datore di lavoro deve consultare quotidianamente la mappa di rischio relativa al proprio territorio: solo nei giorni e nelle aree con bollino “ALTO” il divieto diventa operativo.
Cosa devono fare i datori di lavoro
L’ordinanza non si limita a vietare il lavoro nella fascia critica, ma chiede ai datori di lavoro di attivarsi in più modi:
- valutare il rischio microclima e individuare le misure di prevenzione previste dal D.Lgs. 81/08 e dalle Linee di indirizzo nazionali per la protezione dei lavoratori dal calore;
- in alternativa al blocco totale, adottare misure organizzative che evitino l’esposizione continuativa al sole, ad esempio: anticipo dell’orario di inizio con eventuale prolungamento serale, lavorazioni al coperto o all’ombra (anche con tettoie mobili), turnazioni frequenti, pause in zone ombreggiate, uso di carrelli elevatori o macchine cabinate;
- comunicare le misure adottate ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS/RLST) o alle organizzazioni sindacali, e alla propria rappresentanza di categoria;
- per i concessionari di pubblico servizio e le attività di pronto intervento, garantire comunque le prestazioni essenziali tramite idonee misure organizzative.
Il caso dei rider e della consegna a pedalata assistita
Per chi lavora nella consegna di merci con mezzi a pedalata anche assistita (i cosiddetti rider), l’ordinanza non impone uno stop totale, ma obbliga la parte organizzatrice del servizio a:
- inserire il rischio calore nei parametri di calcolo dei tempi di consegna e delle distanze massime di percorrenza;
- intervenire, se necessario, sull’algoritmo della piattaforma digitale che gestisce il servizio;
- garantire che questo non comporti conseguenze negative in termini salariali o reputazionali per il lavoratore;
- fornire ausili per la mitigazione del rischio, ad esempio creme solari e liquidi.
Deroga sui cantieri rumorosi
Nei giorni con rischio “ALTO”, i cantieri edili che lavorano esclusivamente all’aperto possono anticipare o posticipare l’attività di un’ora, in deroga ai regolamenti comunali sulle attività rumorose temporanee. Questa deroga però:
- può essere regolata diversamente dai singoli Comuni con propria ordinanza
- non si applica nei Comuni a densità turistica alta o superiore con vocazione marittima
Sanzioni in caso di mancato rispetto
Il mancato rispetto dell’ordinanza può comportare sanzioni che vanno dall’ammenda all’arresto nei casi previsti dalla legge. Inoltre, la violazione delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro può comportare sanzioni amministrative e penali, con importi e pene variabili in funzione della gravità della violazione e delle responsabilità accertate.
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