Via Santo Stefano 11, 40125 Bologna (BO) 051 9911011
TELEASSISTENZA Remote Connection info@studiofarina.it Lun. - Ven. 09:00 - 13:00 / 14:00 - 17:30 Mon. – Fri. 09:00 - 13:00 / 14:00 - 17:30

Indicazioni operative sulla somministrazione fraudolenta.

L’INL ha emanato, con una circolare, indicazioni operative sulla nuova fattispecie della somministrazione fraudolenta, anche connessa all’appalto illecito.

Il reato di somministrazione fraudolenta si configura in tutti i casi in cui la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore.

L’illecito viene punito con un’ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore e per ciascun giorno di somministrazione. La sanzione penale non esclude quella amministrativa.

La circolare fornisce alcuni esempi di finalità fraudolenta. Le parti, ad es., che tentano di conseguire risparmi sul minor costo del lavoro applicando il trattamento retributivo previsto dal CCNL dell’appaltatore. Ancora, le parti eludono i divieti posti dalle disposizioni in materia di somministrazione.

Agenzie autorizzate.

Va precisato che la somministrazione fraudolenta può configurarsi anche quando l’agenzia di somministrazione sia regolarmente autorizzata all’esercizio dell’attività. Un datore di lavoro, ad es., che licenzi il proprio dipendente per riutilizzarlo come somministrato. In questo caso la prova in ordine alla specifica finalità sarà più rigorosa. Anche un distacco non autentico, volto ad eludere disposizioni di legge o del contratto collettivo applicato dal committente, rientra nella somministrazione fraudolenta. Nel caso di distacco illecito, alla sanzione si accompagnerà la prescrizione obbligatoria volta a far cessare la condotta antigiuridica attraverso l’assunzione dei lavoratori alle dirette dipendenze dell’utilizzatore per tutta la durata del contratto.

Il reato.

La somministrazione fraudolenta si configura come un reato permanente: la condotta risulta caratterizzata da un intento elusivo di norme contrattuali o imperative che trova ragione d’essere in un’apprezzabile continuità dell’azione antigiuridica.

Uno dei principi del Codice Penale stabilisce che nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la Legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato. Pertanto, per le condotte di somministrazione fraudolenta iniziate prima del 12 agosto 2018 e protratte oltre tale data, il reato si configura solo a partire dal 12 agosto 2018. Il risvolto sulle sanzioni è evidente: la commisurazione riguarda solo le giornate successive a tale data.

Contratti