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Lavoro agile (smart working) e obblighi di sicurezza

Le novità introdotte dalla Legge 34/2026

La Legge 34/2026 ha aggiornato in modo significativo gli obblighi informativi e organizzativi in materia di sicurezza per il lavoro agile (smart working), rafforzando il ruolo del datore di lavoro e introducendo maggiore tracciabilità e responsabilizzazione.


Definizione e inquadramento

Il lavoro agile (smart working) è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro caratterizzata da:

  • flessibilità di luogo e orario, una parte all’interno e una parte all’esterno;
  • assenza di una postazione fissa;
  • utilizzo di strumenti tecnologici;
  • orientamento ai risultati.

È obbligatorio un accordo scritto tra datore di lavoro e lavoratore, che disciplini:

  • modalità di esecuzione della prestazione;
  • tempi di riposo;
  • diritto alla disconnessione.

Informativa annuale sui rischi

Il datore di lavoro è tenuto a fornire almeno una volta l’anno un’informativa scritta a:

  • ciascun lavoratore agile;
  • al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).

L’informativa deve essere aggiornata anche in caso di modifiche rilevanti, come:

  • introduzione di nuovi strumenti;
  • nuove piattaforme digitali;
  • cambiamenti organizzativi o di policy.

Contenuti obbligatori dell’informativa

L’informativa deve:

  • individuare i rischi generali del lavoro agile;
  • individuare i rischi specifici, inclusi quelli legati ai videoterminali (vista);
  • indicare le misure di prevenzione e protezione;
  • fornire indicazioni su:
    • ergonomia della postazione;
    • prevenzione dei disturbi muscolo-scheletrici;
    • gestione dell’affaticamento fisico e mentale;
  • specificare cosa fare in caso di infortunio:
    • chi contattare;
    • entro quali tempi;
    • quali informazioni fornire.

Nota importante:
In caso di aggiornamento durante l’anno, l’informativa deve essere nuovamente trasmessa con modalità tracciabile.


Tracciabilità della consegna

La legge rafforza l’obbligo di dimostrare l’avvenuta consegna dell’informativa.

Sistemi ammessi

L’azienda deve adottare strumenti idonei, tra cui:

  • firma per ricevuta;
  • invio tramite PEC;
  • e-mail aziendale con conferma di lettura;
  • piattaforme HR digitali.

Conservazione

La documentazione deve essere conservata per un periodo adeguato a:

  • dimostrare l’adempimento;
  • affrontare eventuali controlli o contenziosi.


Sanzioni in caso di mancato adempimento

Il mancato rispetto dell’obbligo di informativa comporta sanzioni penali:

  • arresto da 2 a 4 mesi
    oppure
  • ammenda da 1.708,61 € a 7.403,96 €.

Obblighi del lavoratore agile

Anche il lavoratore ha specifiche responsabilità:

  • collaborare all’attuazione delle misure di prevenzione;
  • rispettare le istruzioni ricevute;
  • segnalare tempestivamente eventuali situazioni di rischio legate al lavoro da remoto.


Ruoli e responsabilità

1. Datore di lavoro e RSPP

Il datore di lavoro, con il supporto del RSPP:

  • coordina gli obblighi di sicurezza nel lavoro agile;
  • aggiorna il modello organizzativo (MOG);
  • organizza la formazione, anche per lavoratori in CIG.

2. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

Il RLS:

  • partecipa alla consultazione su:
    • MOG;
    • piani formativi;
    • informativa annuale;
  • promuove momenti di confronto periodico con RSPP;
  • raccoglie feedback (anche anonimi) dai lavoratori.

3. Monitoraggio e miglioramento continuo

L’azienda deve effettuare verifiche periodiche su:

  • formazione erogata;
  • consegna delle informative;
  • efficacia delle misure di prevenzione.

Le linee guida devono essere aggiornate in base:

  • all’evoluzione normativa;
  • ai cambiamenti organizzativi;
  • ai feedback raccolti

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