Nuove quarantene Covid-19
Come sono cambiate le quarantene per chi ha contratto il Covid-19 o chi sia venuto a contatto stretto con un soggetto positivo?
Nessuna quarantena preventiva
- Soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale “primario” (prima e seconda dose) nei 120 giorni precedenti;
- Soggetti che sono guarite dal COVID-19 nei 120 giorni precedenti;
- Soggetti che hanno ricevuto la dose di richiamo del vaccino (cosiddetta “terza dose”).
Tali soggetti possono continuare l’attività lavorativa, indossando le mascherine FFP2 fino al decimo giorno successivo dall’ultima esposizione al soggetto positivo.
N.B: ai casi sopra specificati si applica una auto-sorveglianza di cinque giorni, con effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto.
Nel caso in cui il test sia effettuato presso centri privati abilitati, è necessario trasmettere alla Asl il referto negativo, per determinare la cessazione del periodo di auto-sorveglianza.
Quarantena ridotta (5 giorni)
- Soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale “primario” (prima e seconda dose) da più di 120 giorni e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici.
Questi soggetti hanno l’obbligo di effettuare un test molecolare o antigenico negativo al quinto giorno.
Quarantena per isolamento (7 giorni)
- Soggetti contagiati che hanno precedentemente ricevuto la dose booster o che hanno completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni.
In questo caso, i soggetti devono essere stati asintomatici o risultare asintomatici da almeno 3 giorni. Inoltre, devono aver eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.
Quarantena di 10 giorni
- soggetti non vaccinati;
- soggetti che non hanno completato il ciclo vaccinale “primario” o che hanno completato il ciclo vaccinale “primario” da meno di 14 giorni.
Queste persone hanno l’obbligo di effettuare un test molecolare o antigenico negativo al decimo giorno.
In tutti i casi descritti, per la cessazione della quarantena è necessario l’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare. Nel caso in cui il test sia effettuato presso centri privati abilitati, è necessario trasmettere alla Asl il referto negativo, anche con modalità elettroniche.