Anticipazioni Legge di Bilancio 2022
Non ancora pubblicata/in attesa di pubblicazione
Aggiornato al 30/12/2021
Novità in materia di Lavoro

- Lavoratrici madri:
- sconto del 50% dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri che rientrano dal congedo obbligatorio di maternità per 12 mesi;
- per i padri dieci giorni di congedo obbligatorio; Inoltre, il padre può astenersi per un ulteriore giorno, in accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.
- più risorse per il Fondo di sostegno alla parità salariale di genere.
- indennità di maternità per ulteriori 3 mesi dalla fine del periodo di maternità, alle lavoratrici iscritte alla gestione separata non iscritte ad altre forme obbligatorie, alle lavoratrici autonome e alle imprenditrici agricole, nonché alle libere professioniste iscritte ad un ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza che abbiano dichiarato nell’anno precedente un reddito inferiore a 8.145,00€.
- Ammortizzatori sociali:
- inseriti tra i destinatari anche i lavoratori a domicilio e gli apprendisti di primo e terzo livello;
- diminuzione dell’anzianità di effettivo lavoro da 90 a 30 giornate;
- copertura del FIS anche ai datori di lavoro a partire da 1 dipendente;
- nuova causale definita di transizione aziendale nella CIGS-inserimento nel programma di rioccupazione;
- modifica del contributo addizionale in base alla media dei dipendenti del semestre precedente la data di presentazione della domanda con riduzione se non si utilizzano ammortizzatori sociali per almeno 24 mesi;
- consultazione sindacale anche per via telematica;
divietoassoluto di lavoro durante la percezione della cassa integrazione;Il lavoratore che svolge attività di lavoro subordinato superiore a 6 mesi nonché di lavoro autonomo durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate. Qualora il lavoratore svolga attività di lavoro subordinato a tempo determinato inferiore a 6 mesi, il trattamento è sospeso per tutta la durata del rapporto di lavoro.
- aumento delle % di riduzione media oraria dei contratti di solidarietà dal 70% all’80%;
- aumento della riduzione complessiva da 70% a 90%.
- unificazione del massimale mensile INPS (si prevede per tutti indipendentemente dalla retribuzione
€ 1.167,911.199,72) e riconoscimento degli ANF;
- in caso di pagamento diretto possibilità di inviare i dati necessari entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui inizia il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di 60 giorni dall’autorizzazione;
- esclusione dal computo dei dipendenti dei dirigenti ed apprendisti;
- Durc:
- è considerata anche la regolarità dei versamenti dei contributi ordinari dovuti ai fondi di solidarietà.
- Pensioni:
- stop a quota 100 con passaggio a quota 102 (64 anni di età e 38 anni di anzianità contributiva) solo per il 2022;
- proroga opzione donna;
- proroga Ape sociale.
- Reddito di cittadinanza:
- perdita del sussidio al secondo rifiuto di una offerta di lavoro congrua;
- rafforzamento dei controlli.
- Naspi:
- eliminazione del requisito di 30 giornate di lavoro effettivo;
- Riduzione del 3% dal sesto mese.
- Dis-coll:
- aumento aliquota contributiva dallo 0,60 a 1,61%
- Lavori usuranti:
- Estensione delle categorie es: Professori di scuola primaria, pre–primaria e professioni assimilate/Addetti alla gestione dei magazzini e professioni assimilate, ecc……
- Esonero under 36 per lavoratori provenienti da imprese in crisi:
- spetta anche ai datori di lavoro che assumono a tempo pieno e indeterminato, lavoratori provenienti da imprese in crisi, a prescindere dalla loro età anagrafica.
- Riduzione contributi lavoratori solo per il 2022:
- sconto contributivo a favore dei lavoratori dipendenti, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, pari allo 0,8 %, da applicare sulla quota dei contributi previdenziali a carico del lavoratore, a condizione che la retribuzione, non ecceda l’importo di 2.692,00 € mensile, maggiorato, del rateo di tredicesima.
- Esonero TFR:
- confermato anche per il 2022 e il 2023, lo sgravio contributivo in favore delle società sottoposte a procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria, che consente di non versare al Fondo di Tesoreria dell’INPS le quote di TFR relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o della sospensione dal lavoro e di non versare il ticket di licenziamento.
- Assunzione lavoratore in CIGS con accordo di transizione occupazionale:
- i datori di lavoro privati che assumono con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, un lavoratore in CIGS con la nuova causale di accordo di transizione occupazionale, avranno diritto ad un contributo mensile, per un massimo di 12 mesi, pari al 50% dell’ammontare del trattamento straordinario di integrazione salariale che sarebbe stato corrisposto al lavoratore.
- Il contributo non spetta ai datori di lavoro che, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, abbiano proceduto, nella stessa unità produttiva, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi.
- Il contributo viene recuperato se il lavoratore assunto viene licenziato nei 6 mesi successivi alla predetta assunzione.
- L’efficacia della misura è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.
- Assunzione in apprendistato dei lavoratori in CIGS con accordo di transizione occupazionale:
- possono essere assunti senza limiti di età.
- Sostegno alla costituzione di cooperative di lavoratori:
- viene istituita anche un’agevolazione a sostegno della costituzione di cooperative di lavoratori.
- Sgravio contributivo apprendisti:
- per i contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a 9 uno sgravio contributivo del 100%, con riferimento alla contribuzione dovuta, per i periodi contributivi maturati nei primi 3 anni di contratto, fermo restando il livello di aliquota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.
- Nuovi criteri da stabilire tra Stato e Regioni, per i tirocini extracurriculari:
- revisione della disciplina, secondo criteri che ne circoscrivano l’applicazione in favore di soggetti con difficoltà di inclusione sociale;
- individuazione degli elementi qualificanti, quali il riconoscimento di una congrua indennità di partecipazione, la fissazione di una durata massima comprensiva di eventuali rinnovi e limiti numerici di tirocini attivabili in relazione alle dimensioni d’impresa;
- definizione di livelli essenziali della formazione che prevedano un bilancio delle competenze all’inizio del tirocinio e una certificazione delle competenze alla sua conclusione;
- definizione di forme e modalità di contingentamento per vincolare l’attivazione di nuovi tirocini all’assunzione di una quota minima di tirocinanti al termine del periodo di tirocinio;
- previsione di azioni e interventi volti a prevenire e contrastare un uso distorto dell’istituto, anche attraverso la puntuale individuazione delle modalità con cui il tirocinante presta la propria attività.