Patto di non concorrenza nullo se l’area territoriale è indeterminata

La clausola che vincola sia il luogo in cui l’attività viene svolta che quello in cui produce i suoi effetti deve essere definita con precisione.
La decisione
Il Tribunale di Milano, con l’ordinanza del 2 aprile 2026, ha dichiarato nullo un patto di non concorrenza che vincolava il lavoratore non solo nel luogo di svolgimento fisico dell’attività concorrenziale, ma anche nel luogo in cui essa produce i propri effetti. Secondo il Tribunale, tale formulazione generica viola il requisito di determinatezza territoriale imposto dall’art. 2125 c.c.: il lavoratore deve poter conoscere con certezza, al momento della firma, l’ambito entro cui conformerà le proprie scelte professionali future. In assenza di tale chiarezza, l’intero patto è nullo.
Come rendere il patto valido
Per evitare censure di indeterminatezza:
- Aree geografiche specifiche: indicare Stati, Regioni o Province ben identificate, senza riferimenti vaghi.
- Clientela nominativa: affiancare al vincolo geografico il divieto di contattare clienti nominativamente individuati.
- Definizione degli “effetti”: precisare contrattualmente cosa si intenda per effetti dell’attività concorrenziale, con parametri verificabili.
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