Dimissioni in periodi protetti: guida pratica per lavoratori e aziende

Cosa sono le “dimissioni in periodo protetto”
In alcune situazioni particolari – maternità, paternità, primi anni di vita del figlio, matrimonio/unione civile – il legislatore ha previsto una tutela rafforzata per il lavoratore che decide di dimettersi.
In questi casi le dimissioni non sono valide se non vengono convalidate dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL), che deve verificare che la scelta sia davvero libera e non frutto di pressioni del datore di lavoro.
Quando serve la convalida dell’ITL
Le dimissioni devono essere convalidate dall’ITL nei seguenti casi:
Lavoratrice in gravidanza e genitori nel primo anno di vita del figlio
Serve la convalida quando le dimissioni sono presentate:
- dalla lavoratrice madre:
- durante la gravidanza;
- fino al 1° anno di vita del bambino;
- entro il 1° anno di accoglienza del minore adottato o in affidamento (anche internazionale);
- dal lavoratore padre:
- dal giorno di fruizione del primo giorno di congedo di paternità obbligatorio (10 giorni);
- fino al compimento di 1 anno di età del bambino.
In queste ipotesi:
- non si usa la procedura telematica ordinaria delle dimissioni;
- le dimissioni sono efficaci solo se convalidate dall’ITL.
Inoltre, per la madre e per il padre che fruiscono dei congedi tutelati, la legge riconosce:
- esenzione dal preavviso (non devono lavorare o pagare il preavviso);
- diritto alla NASpI, se sono rispettati gli altri requisiti.
Genitori fino al compimento del terzo anno di vita del figlio
L’obbligo di convalida si estende anche alle dimissioni presentate:
- dalla lavoratrice o dal lavoratore genitori di un figlio:
- nei primi 3 anni di vita del bambino;
- nei primi 3 anni di accoglienza in caso di adozione o affidamento (anche internazionale).
In questo caso, però, la tutela è solo formale:
- resta obbligatoria la convalida ITL;
- non è dovuta automaticamente l’indennità sostitutiva del preavviso (salvo condizioni migliorative del CCNL);
- in linea generale non spetta la NASpI per queste dimissioni, proprio perché non sono assimilate al licenziamento.
Dimissioni per matrimonio (e unioni civili)
Sono nulle le dimissioni presentate dalla lavoratrice nel periodo compreso:
- tra la richiesta di pubblicazione del matrimonio;
- e un anno dopo la celebrazione.
Per essere valide, devono essere convalidate dall’ITL entro un mese.
La disciplina viene considerata estesa anche alle unioni civili, pur in assenza di un richiamo normativo espresso: in questo caso il periodo di tutela viene riferito all’anno successivo alla conclusione dell’unione civile.
Se le dimissioni per matrimonio/unione civile vengono convalidate:
- spetta l’indennità sostitutiva del preavviso;
- la lavoratrice può accedere alla NASpI, in presenza degli altri requisiti di legge.
Cosa succede se manca la convalida
Se le dimissioni in periodo protetto non vengono convalidate dall’ITL, sono inefficaci:
- il rapporto di lavoro non si considera cessato;
- il lavoratore o la lavoratrice risultano ancora alle dipendenze del datore di lavoro;
- non si può parlare di disoccupazione involontaria.
La Cassazione (sentenza n. 6979/2026) ha chiarito che, in assenza di convalida ex art. 55 D.Lgs. 151/2001, le dimissioni rese nel periodo protetto sono definitivamente inefficaci e non danno diritto alla NASpI, proprio perché il rapporto di lavoro è giuridicamente ancora in essere.
Dimissioni e NASpI: quando spetta e quando no
Riassumendo:
- Madre in gravidanza o nel 1° anno di vita del figlio:
- dimissioni convalidate ITL;
- niente obbligo di preavviso;
- possibile diritto alla NASpI se sono rispettati gli altri requisiti.
- Padre che ha fruito del congedo di paternità (obbligatorio o alternativo):
- dimissioni convalidate ITL;
- niente obbligo di preavviso;
- possibile diritto alla NASpI.
- Genitori che si dimettono entro il 3° anno di vita/accoglienza del figlio:
- obbligo di convalida ITL;
- in assenza di previsioni migliorative del CCNL, preavviso dovuto;
- in linea generale non spetta la NASpI.
- Dimissioni per matrimonio/unione civile:
- obbligo di convalida ITL entro un mese;
- diritto all’indennità sostitutiva del preavviso;
- possibile accesso alla NASpI se ricorrono i requisiti.
In tutti i casi, senza convalida:
- le dimissioni sono inefficaci;
- il rapporto di lavoro prosegue;
- non matura il diritto alla NASpI.
Cosa devono fare in pratica i lavoratori
- Verificare se si rientra in un periodo protetto
- gravidanza o primo anno di vita/accoglienza del figlio;
- fino al terzo anno di vita/accoglienza;
- periodo legato a matrimonio o unione civile.
- Rivolgersi all’ITL competente per territorio
- prenotare l’appuntamento secondo le modalità locali;
- presentarsi con documento di identità, contratto di lavoro e lettera di dimissioni.
- Confermare la volontà di dimettersi
- L’ispettore verifica che la scelta sia libera e non frutto di pressioni. Solo dopo la convalida le dimissioni producono effetto.
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