Via Santo Stefano 11, 40125 Bologna (BO) 051 9911011
TELEASSISTENZA Remote Connection info@studiofarina.it Lun. - Ven. 09:00 - 13:00 / 14:00 - 17:30 Mon. – Fri. 09:00 - 13:00 / 14:00 - 17:30

Periodo di prova: cosa sapere

Il periodo di prova è un momento fondamentale all’inizio di un rapporto di lavoro, pensato per consentire a entrambe le parti – datore di lavoro e lavoratore – di valutare se proseguire o meno la collaborazione. Vediamo nel dettaglio cosa prevede la normativa, come deve essere regolato e cosa comporta.


A cosa serve il periodo di prova

Il patto di prova ha lo scopo di verificare la reciproca convenienza del rapporto lavorativo. In particolare:

  • il lavoratore può valutare se il ruolo e le condizioni offerte siano adatte alle proprie aspettative;
  • il datore di lavoro può verificare le competenze, le capacità e l’attitudine del lavoratore.

Quando si applica

Il periodo di prova può essere previsto in tutti i contratti di lavoro subordinato, sia a tempo indeterminato che determinato (con regole particolari per quest’ultimo caso). Deve essere concordato per iscritto al momento dell’assunzione o comunque prima dell’inizio dell’attività lavorativa.

Attenzione: se non è formalizzato per iscritto, il patto è nullo e l’assunzione diventa definitiva fin da subito.


Diritti e doveri durante la prova

Il lavoratore in prova gode degli stessi diritti e ha gli stessi doveri degli altri dipendenti.

Durante il periodo di prova, entrambe le parti possono recedere liberamente, senza obbligo di preavviso e senza necessità di indicare una motivazione.

Se la prova è superata positivamente, l’assunzione diventa definitiva e il servizio prestato viene computato nell’anzianità di lavoro.


Come deve essere redatto il patto

Il patto deve contenere:

  • mansioni specifiche o un programma di attività ben definito;
  • la facoltà del datore di lavoro di valutare l’esito della prova.

In assenza di questi elementi, il patto può essere dichiarato nullo.


Quanto può durare

La legge stabilisce una durata massima del periodo di prova:

  • 6 mesi per tutti i lavoratori;
  • 3 mesi per impiegati senza funzioni direttive.

I contratti collettivi possono prevedere durate inferiori, ma è possibile prevedere estensioni nei casi di mansioni particolarmente complesse.


Eventi che sospendono la prova

Il periodo di prova si sospende in caso di:

  • malattia;
  • infortunio;
  • congedo obbligatorio di maternità o paternità;
  • altri casi previsti dalla legge o dai contratti collettivi (es. sciopero, congedi 104, sospensione dell’attività).

Non viene sospeso per riposi settimanali o festività.


Si può ripetere la prova?

No, se il lavoratore ha già svolto lo stesso ruolo nella stessa azienda.

, solo in casi eccezionali, ad esempio se:

  • c’è una reale esigenza di rivalutare le qualità professionali e il comportamento del lavoratore;
  • sono passati anni dal precedente rapporto;
  • le condizioni personali del lavoratore sono cambiate.

È ammesso un nuovo patto di prova anche in contratti successivi, purché non sia una manovra elusiva e sia giustificato da finalità concrete.


In sintesi

Il periodo di prova deve essere:

  • pattuito per iscritto;
  • proporzionato al ruolo;
  • trasparente nelle mansioni e negli obiettivi;
  • rispettoso dei diritti del lavoratore.

Periodo di prova: hai bisogno di un supporto?

Puoi rivolgerti allo Studio Farina Redaelli dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.30, contattando i seguenti recapiti:

Tel. 051 9911011 – info@studiofarina.it