Apprendistato e circolare dell’Inps.
L’Inps ha emanato la circolare 108/2018 con cui ha chiarito il trattamento di due profili contributivi in merito ai contratti di apprendistato.
Le tipologie di apprendistato vigenti si articolano in:
- Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore – apprendistato di primo livello;
- Apprendistato professionalizzante – apprendistato di secondo livello;
- Apprendistato di alta formazione e di ricerca – apprendistato di terzo livello.
Apprendistato di primo livello.
Il primo chiarimento nonché correzione riguarda l’apprendistato di primo livello. In un messaggio del 2017 l’Istituto aveva sostenuto che la riduzione contributiva dal 10% al 5% dovesse applicarsi a tutti i datori di lavoro senza riguardi alla consistenza numerica dei lavoratori occupati. In questo modo azzerava la progressione contributiva prevista per le piccole imprese e ne rendeva più oneroso il costo. Con la circolare 108 l’Inps, in accordo col Ministero del Lavoro, riconosce la progressione contributiva. Le imprese fino a 9 addetti assunti a decorrere dal 24 settembre 2015 dovranno versare l’1,5% il primo anno, il 3% il secondo anno e il 5% a partire dal terzo anno. Pertanto, le aziende che vantano un credito potranno recuperarlo fino al 18 febbraio 2019.
Apprendistato di secondo livello.
Il secondo chiarimento riguarda l’apprendistato di secondo livello. L’Istituto precisa che per le assunzioni dal primo gennaio 2017, le imprese sottostanno al regime ordinario in quanto le norme del regime agevolato di cui alla Legge 223/91 (contribuzione pari al 15,84% di cui 5,84% a carico dell’apprendista) sono state abrogate. Pertanto, per le aziende con più di nove addetti, la contribuzione è pari al 17,45% di cui 5,84% a carico dell’apprendista. A questa aliquota deve aggiungersi l’onere di finanziamento degli ammortizzatori sociali. Tale regime vige per tutta la durata della formazione, solitamente 36 mesi.
Regime agevolato ex 223/91.
Il regime agevolato sopra citato si applicava alle assunzioni intervenute entro il 31 dicembre 2016 e restava valide per i primi 18 mesi del rapporto.