Carichi pendenti, lavoro e privacy.

Capita sovente che al lavoratore venga richiesto il certificato dei carichi pendenti. Partendo dalle norme in vigore, ci si accorge subito che i dati giudiziari sono dati sulla persona del lavoratore particolarmente tutelati. In primis la Costituzione Italiana e la presunzione di non colpevolezza, a seguire lo Statuto dei Lavoratori e il divieto di indagini. In ultimo, ma non ultimo, la recente normativa sulla privacy che annovera tali dati tra quelli cosiddetti particolari e vi attribuisce una tutela rinforzata.
Cassazione del 17 luglio 2018.
La Cassazione si è pronunciata in merito lo scorso luglio ed ha stabilito che la richiesta del certificato dei carichi pendenti al momento dell’assunzione è illegittima. Nel rispetto delle norme sopra richiamate (Costituzione e Statuto dei Lavoratori), il datore di lavoro può solo chiedere l’esibizione del certificato penale se la contrattazione collettiva di riferimento lo prevede esplicitamente. Infatti, per valutare l’attitudine professionale del lavoratore rilevano solo le condanne passate in giudicato.
Licenziamento per giusta causa.
Se ne deduce che non è possibile, secondo i Giudici, fondare un licenziamento per giusta causa basandolo sull’esistenza di procedimenti penali in corso. La responsabilità penale, per riprendere il nostro principio costituzionale, deve essere accertata con sentenza passata in giudicato. Il fatto che il datore di lavoro adduca il venir meno del vincolo fiduciario non è sufficiente poiché le condotte penali debbono avere un riflesso oggettivo e non potenziale sul rapporto di lavoro.


