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Infortunio e concorso di colpa.

La Corte di Cassazione si è pronunciata sul concorso di colpa del lavoratore in caso di infortunio.

Il concorso di colpa ridurrebbe la misura del risarcimento. Tuttavia, un comportamento imprudente del lavoratore non concorre alla colpa ogni qual volta il datore di lavoro violi un obbligo di prevenzione.  Questa regola va applicata quando l’inosservanza degli obblighi sulla sicurezza risultano muniti di incidenza esclusiva rispetto alla determinazione dell’evento dannoso.

Rischio elettivo e concorso di colpa.

In prima battuta i Giudici si erano soffermati sul rischio elettivo, ovvero un comportamento contrario al buon senso (da non confondere con imprudenza e negligenza) nonché sul concorso di colpa (il lavoratore risulta colpevole per comportamenti non idonei assunti sul posto di lavoro).

Responsabilità datoriale.

Nonostante questo contesto iniziale, i Giudici di legittimità si sono concentrati sulla regola di diritto secondo cui la responsabilità datoriale non può essere disattesa. Nei rapporti di lavoro, infatti, va dato il massimo rilievo ai doveri di protezione. Doveri che sono diretta conseguenza della sussistenza in capo al garante di poteri unilaterali di direzione e organizzazione. Eventuali comportamenti incauti del lavoratore non possono concorrere con inadempimenti datoriali.

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