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La formazione e-learning.

Il Ministero del Lavoro, attraverso la commissione per gli interpelli, si è espresso in merito alla possibilità per i datori di lavoro di organizzare corsi di formazione sulla sicurezza, sia in modalità frontale che in modalità e-learning.

L’accordo Stato Regioni del 2011 non escludeva che i datori di lavoro potessero organizzare direttamente i corsi di formazione e di aggiornamento per i propri dipendenti. Inoltre, nelle more dell’ente cui era stata rivolta la richiesta di realizzazione del piano formativo, avrebbe potuto procedere autonomamente.

Accordo Stato Regioni 7 luglio 2016.

Il successivo Accordo del 2016, nel riallineare la normativa sulla formazione dei responsabili e addetti al servizio di prevenzione e protezione (RSPP e ASPP) al Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro e nel definire la durata dei corsi minimi, amplia a tali soggetti la fruizione in e-learning, ovvero a distanza.

Questa possibilità non è più esercitabile. La Commissione per gli interpelli ha precisato che i soggetti che possono erogare formazione in e-learning sono solo quelli individuati nell’allegato A dell’accordo del 2016, ovvero:

  • Regioni e Province autonome
  • Enti di formazione accreditati
  • Università
  • Inail
  • Vigili del fuoco
  • Sindacati più rappresentativi
  • Ministeri
  • Formez
  • Scuola nazionale dell’amministrazione
  • Ordini e collegi professionali