Dimissioni e inerzia.

Il Jobs Act prevede che le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro siano fatte, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematiche. Esclusivamente, dunque. Se ne deduce che altre modalità non siano ammesse o siano inefficaci. Eppure accade spesso, e ancora, che il lavoratore receda dal contratto con altre modalità (a voce o con una mail). Quel che si dice inerzia del lavoratore.
L’inerzia.
L’inerzia può essere dovuta ad una mera dimenticanza, alla poca dimestichezza con la procedura telematica, al fatto che rivolgersi ad un Caf possa avere un costo o, infine, perché si preferisce farsi licenziare per acquisire il diritto all’indennità di disoccupazione (Naspi). L’inerzia del lavoratore ricade sul datore di lavoro. Come prima possibilità il datore di lavoro può procedere a licenziamento per giusta causa, attivando un procedimento disciplinare ed essendo trascorsi i giorni massimi di assenza ingiustificata dal lavoro. Con il licenziamento, nel caso si tratti di un lavoratore a tempo indeterminato, l’azienda dovrà pagare il ticket di licenziamento a seconda degli anni di servizio.
Per esimersi dalla procedura telematica, si può verbalizzare la volontà di dimettersi in una delle sedi protette previste dal Legislatore, ad esempio la sede sindacale. In questo modo anche l’azienda non avrà bisogno di utilizzare altre procedure per formalizzare la chiusura del rapporto.
Il comportamento concludente.
Il comportamento concludente è una manifestazione tacita della volontà negoziale. Il lavoratore che non rientri al lavoro manifesta di voler recedere dal contratto. Eppure la Cassazione ha sottolineato che il comportamento concludente debba essere verificato nella sua unicità e debba richiedere un’indagine particolarmente rigorosa.