Lavoro parziale, supplementare e clausole elastiche.

Ratio.
La ratio del lavoro a tempo parziale, in coerenza con la Direttiva Comunitaria 81/1997, risiede nella conciliazione vita – lavoro. Con la crisi, questa modalità di contratto è stata spesso scelta in maniera difensiva, per evitare di risolvere rapporti di lavoro.
Il Decreto 81/2015 ha continuato a preferire la preminenza delle condizioni personali, tant’è che la lavoratrice madre, se pure per una sola volta, in alternativa al congedo parentale, può chiedere la trasformazione a tempo parziale ed il datore di lavoro è tenuto ad accordarlo.
In qualsiasi tipo di rapporto di lavoro può insorgere la necessità di svolgere ore lavorative oltre quelle stabilite.
Lavoro supplementare.
Nei contratti a tempo parziale si parla di lavoro supplementare, ovvero ore lavorative fino al raggiungimento dell’orario a tempo pieno previsto dalla contrattazione collettiva o dalla Legge (40 ore settimanali).
Se non pattuito, la Legge prevede che il lavoro supplementare non possa superare il 25% dell’orario settimanale concordato. In caso di lavoro parziale verticale il datore può chiedere la prestazione in giornate solitamente non lavorate. Non è richiesto il consenso dell’interessato, ma questi può rifiutare per “comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione professionale”. Le comprovate esigenze lavorative presuppongono altri rapporti di lavoro che non sono vietati. L’unico limite del lavoro plurimo è l’obbligo di fedeltà sancito dall’art.2105 cc, imposto alla generalità dei lavoratori. Le esigenze di salute, invece, così come quelle familiari possono essere inconciliabili con l’orario richiesto in eccedenza. Altro motivo esimente può essere quello della formazione (di qualsiasi tipo e livello). L’accrescimento del lavoratore è, infatti, suscettibile di tutela. Al di fuori di queste ipotesi espressamente previste, la contrattazione collettiva può prevederne delle altre.
Il lavoro supplementare, se non diversamente stabilito dai CCNL di riferimento, viene retribuito con una maggiorazione del 15% della retribuzione globale ordinaria.
Superate le 40 ore settimanali di Legge, o quelle previste dal CCNL di settore, le ore aggiuntive di lavoro sono straordinarie.
Clausole elastiche.
Le clausole elastiche, che disciplinano misure superiori di orario di lavoro per alcuni periodi o diversa collocazione temporale della prestazione, debbono essere garantite. Ovvero, stipulate alla presenza di organismi deputati alla certificazione (INL, Università, Fondazioni autorizzate, Ordine Provinciale CDL). Il lavoratore può successivamente rifiutare le clausole elastiche e il rifiuto non può costituire giustificato motivo di licenziamento.