L’esclusione del repêchage nei licenziamenti collettivi.

In tema di licenziamenti collettivi e repêchage, la Corte d’Appello di Milano, con sentenza n.131/2017, ha chiarito quando in una procedura di licenziamento collettivo vi siano violazioni degli obblighi di legge, comportanti l’invalidità del licenziamento e quando, invece, si prospettino mere violazioni contrattuali, aventi conseguenze risarcitorie.
In capo al datore di lavoro non sussiste alcun obbligo legale di repêchage, sottolineando la «natura meramente contrattuale» dell’eventuale impegno assunto dallo stesso in sede di accordo sindacale, allo scopo di favorire la ricollocazione dei lavoratori coinvolti nella procedura. L’impegno alla ricollocazione dei lavoratori in posizioni future o presso terzi costituisce per il datore di lavoro solo un’eventuale possibilità alla quale non è obbligato per legge.


