Quale disciplina per le trasferte?

Ci siamo occupati di recente delle trasferte, la cui norma di interpretazione è retroattiva. Si è visto come possano accedere a normativa di favore (imponibilità fiscale e contributiva al 50%) se rispettano tre precise condizioni contemporaneamente, ovvero mancata indicazione della sede di lavoro nel contratto di lavoro; attività lavorativa che richieda continua mobilità del dipendente; corresponsione di una indennità o maggiorazione in misura fissa, indipendentemente dal fatto che la trasferta abbia avuto luogo. Se manca uno dei requisiti, la normativa da applicare sarà quella delle trasferte occasionali. Ma cosa succede se le trasferte, avendo tutti i requisiti, si svolgono fuori dal comune? Succede che risulta più vantaggiosa la disciplina delle trasferte in senso stretto poiché i rimborsi analitici, ma anche quelli forfettari, non sono mai imponibili fino a 46,48 euro (per l’Italia), escluso il pernottamento. Se invece si svolgono sia nel comune che fuori, si dovrebbe poter applicare la disciplina delle trasferte occasionali.


