Rendimento e licenziamento.

Il cinque luglio scorso la Corte di Cassazione ha emanato l’ordinanza 17685 per confermare la legittimità di un licenziamento disciplinare per scarso rendimento.
L’antefatto è il licenziamento di un operaio del settore metalmeccanico. Questi avrebbe impiegato circa tre ore e mezza per una lavorazione che un operaio con esperienza analoga avrebbe eseguito in mezz’ora. L’operaio ha impugnato il licenziamento, ma l’Appello ha confermato il Primo Grado. L’operaio era stato già destinatario di tre provvedimenti disciplinari di sospensione. Questo, oltre al fatto che la domanda fosse stata tardivamente proposta e comunque non fondata nel merito per impossibilità di ricomprendere tra gli strumenti di controllo a distanza l’uso di un lettore ottico e di un codice a barre, ha fatto concludere per una voluta negligenza e lentezza nell’esecuzione del lavoro.
Controllo a distanza
Il controllo a distanza, invocato dal lavoratore è risultato inammissibile. Un orientamento consolidato, infatti, della Corte è che, in tema di controllo a distanza, l’installazione di apparecchiature di controllo poste per esigenze organizzative e produttive o a tutela del patrimonio aziendale dalle quali non derivi anche la possibilità di controllo a distanza del lavoratore né risulti compromessa la sua dignità e riservatezza, non è soggetta alla disciplina dello Statuto dei Lavoratori (art.4 comma 2 Legge 300/1970).
Recidiva
Ma quel che più ha inciso è stata la recidiva, ovvero la ripetizione di un fatto peraltro già sanzionato. L’istituto della recidiva ha caratteri autonomi e costituisce espressione di autonomia privata del datore di lavoro. La sua impugnazione è solo eventuale e, in ogni caso, non costituisce causa di sospensione della sua efficacia.


