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Ripassiamo un po’. Le Ferie.

Le ferie costituiscono un diritto personale garantito dalla Costituzione. Sono giornate di astensione dal lavoro, retribuite per diritto al 100%. La durata minima delle ferie è stabilita in 4 settimane annue ed è fruibile anche se il contratto di lavoro non lo specifica. La fruizione, possibilmente continuativa per consentire al lavoratore il recupero delle energie psicofisiche, deve avvenire tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del prestatore. Inoltre, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva, deve esaurirsi nell’anno di maturazione per almeno due settimane, mentre per le restanti due settimane nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione. E’ legittimo il regolamento aziendale che preveda l’obbligo di pianificazione e godimento delle ferie entro la data del 31/12 di ciascun anno di maturazione, nel rispetto del CCNL.

I CCNL possono stabilire un numero di giorni di ferie superiore al minimo previsto.

In ragione della finalità di recupero, il godimento delle ferie non può essere sostituito da un indennizzo, salvo cessazione del rapporto di lavoro. L’indennità relativa alle ferie non godute spetta anche quando il mancato godimento sia senza responsabilità del datore di lavoro. Ma non spetta se il lavoratore ha disatteso la specifica offerta di fruizione.  Il termine di prescrizione per far valere il diritto al risarcimento del danno è 10 anni.

Il diritto alle ferie può essere ceduto a titolo gratuito ad un altro lavoratore dello stesso datore per consentirgli di assistere figli minori in condizioni particolari di salute, nei limiti stabiliti dal CCNL o dal regolamento aziendale.

Le ferie si maturano anche in periodo di prova, mentre il periodo di preavviso non può essere computato nelle ferie. Possono essere fruite in sostituzione del periodo di comporto per sospenderne il decorso.

Il lavoratore part time, per il principio di non discriminazione, ha diritto al medesimo numero di giorni dei colleghi a tempo pieno. Se part time verticale, il numero di giorni deve essere riproporzionato in relazione all’orario di lavoro effettivamente prestato.