Il tirocinante non è un lavoratore dipendente.
Il Capo dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, Paolo Pennesi, commenta così la circolare 8/2018: Il lavoratore tirocinante non è un lavoratore dipendente e non può essere utilizzato all’interno dell’azienda come lavoratore subordinato.
Il trattamento economico del tirocinante deve essere sempre legato alle normative regionali, mentre l’orario di lavoro connesso all’attività formativa da svolgere sotto il controllo del tutor. In materia le Regioni hanno competenza legislativa esclusiva, ma il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni deve essere assicurato su tutto il territorio nazionale.
Pertanto, l’attività di vigilanza degli ispettori deve essere finalizzata alla verifica della genuinità dei rapporti formativi. La circolare 8/2018 fornisce indicazioni sulla modalità di verifica.
L’attivazione di un tirocinio per attività che non necessitano di un periodo formativo o l’assenza di uno degli elementi essenziali, come pure la violazione dei requisiti soggettivi in capo al tirocinante, al soggetto promotore ed a quello ospitante, si configurano come irregolarità che compromettono la natura del rapporto, rendendo di fatto più agevole la ricostruzione della fattispecie in termini di rapporto di lavoro.
Per le violazioni sussiste un apparato sanzionatorio che va dall’intimazione alla cessazione del tirocinio al semplice invito alla regolarizzazione. Il tirocinio richiede quale adempimento la comunicazione obbligatoria presso il Centro per l’impiego. L’omissione della comunicazione, assieme alla mancata corresponsione di una indennità, origina sanzioni amministrative.
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