Il patto di non concorrenza

L’accordo tra datore di lavoro e lavoratore, per essere valido, deve rispettare precisi requisiti
Il patto di non concorrenza è un accordo scritto tra datore di lavoro e lavoratore, finalizzato a limitare l’attività lavorativa di quest’ultimo dopo la cessazione del rapporto, per evitare che svolga attività concorrenti. Non è obbligatorio, ma per essere valido deve rispettare precisi requisiti.
Vediamo nel dettaglio cosa prevede e come funziona.
Requisiti per la validità
Il patto è valido solo se:
- è redatto per iscritto;
- prevede un corrispettivo economico per il lavoratore;
- definisce limiti precisi in termini di tempo, oggetto e territorio;
- ha una durata massima di 3 anni (5 anni solo per i dirigenti).
Quando si può sottoscrivere
Il patto può essere sottoscritto in uno dei seguenti momenti:
- all’inizio del rapporto di lavoro;
- durante lo svolgimento del rapporto;
- alla cessazione del contratto.
Cosa deve contenere
Il contenuto del patto deve essere chiaro e proporzionato:
- deve indicare in modo preciso le attività vietate;
- non può impedire al lavoratore di esercitare la propria professionalità o di guadagnarsi da vivere;
- il territorio deve essere specifico (es. una regione, l’Italia, l’UE), non generico.
Il corrispettivo
Elemento essenziale per la validità del patto:
- deve essere adeguato al sacrificio richiesto al lavoratore;
- non può essere simbolico o sproporzionato;
- può consistere anche in beni o utilità diverse dal denaro (es. uso di un alloggio, cancellazione di un debito).
Modalità di pagamento
Il corrispettivo può essere corrisposto:
- durante il rapporto (es. mensilmente o trimestralmente);
- tutto al momento della cessazione;
- ratealmente dopo la cessazione;
- in forma mista.
Clausole nulle
Sono considerati nulli:
- i patti che danno al datore la facoltà di decidere dopo la cessazione se applicare o meno il vincolo, senza specifico corrispettivo;
- i patti che non prevedono un termine preciso entro il quale il vincolo decorre.
Recesso unilaterale
Il recesso unilaterale del datore di lavoro non è ammesso.
In caso di violazione
Se il lavoratore viola il patto:
- può essere obbligato a pagare una penale (se prevista);
- il datore non deve provare il danno subito per chiedere l’applicazione della penale;
- può richiedere la restituzione del corrispettivo già versato.
Aspetti fiscali e contributivi
Contributivi:
Se il pagamento avviene durante il rapporto di lavoro, il corrispettivo è considerato retribuzione imponibile ai fini INPS.
Fiscali:
Se l’erogazione è continuativa, si applica la tassazione ordinaria sul reddito da lavoro.
Tabella riassuntiva
| Elemento | Requisito |
| Forma | Scritta |
| Corrispettivo | Adeguato, non simbolico |
| Limiti | Definiti per oggetto, tempo e territorio |
| Durata massima | 3 anni (5 per dirigenti) |
| Tempistica sottoscrizione | Inizio, durante o alla cessazione del rapporto |
| Recesso unilaterale | Non ammesso |
| Violazione | Penale applicabile, nessun obbligo di prova del danno per il datore |
| Aspetti contributivi | Corrispettivo imponibile se versato durante il rapporto |
| Aspetti fiscali | Tassazione ordinaria se pagamento è continuativo |
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