Il mutamento delle mansioni del lavoratore

L’articolo 2103 del Codice Civile disciplina il tema del mutamento delle mansioni del lavoratore che può avvenire solo in specifiche condizioni previste dalla legge
L’articolo 2103 del Codice Civile disciplina il tema del mutamento delle mansioni del lavoratore, stabilendo che questi debba essere adibito:
- alle mansioni per le quali è stato assunto;
- a mansioni corrispondenti all’inquadramento superiore eventualmente acquisito;
- a mansioni riconducibili allo stesso livello e alla medesima categoria legale delle ultime effettivamente svolte.
Modifica delle mansioni: quando è possibile?
Il mutamento delle mansioni può avvenire solo in specifiche condizioni previste dalla legge. In particolare, è possibile mediante:
1. Accordo individuale tra le parti
È ammesso il passaggio a mansioni inferiori, purché ricadano nella medesima categoria legale, in due casi:
- a seguito di modifiche agli assetti organizzativi aziendali che incidano sulla posizione lavorativa del dipendente.
- nelle altre ipotesi previste dai contratti collettivi, che possono disciplinare l’assegnazione a mansioni di livello inferiore.
Nota bene: ogni modifica delle mansioni deve essere formalizzata per iscritto, altrimenti è nulla. In tali casi, il lavoratore mantiene l’inquadramento e il trattamento retributivo in godimento.
2. Accordo individuale presso la commissione di certificazione
In un’ottica di tutela dell’occupazione o di riqualificazione professionale, le parti possono stipulare un accordo individuale, davanti alla Commissione di Certificazione, per modificare:
- le mansioni,
- la categoria legale,
- il livello di inquadramento,
- e la relativa retribuzione.
Questa possibilità è finalizzata a offrire al lavoratore una maggiore flessibilità per affrontare eventuali cambiamenti personali o aziendali, con l’obiettivo di conservare l’impiego e migliorare le proprie condizioni di vita.
Casi particolari previsti dalla normativa
La legge prevede ulteriori ipotesi in cui il lavoratore può essere assegnato a mansioni differenti, anche inferiori, senza perdere inquadramento e retribuzione:
- Lavoratrici madri (Art. 7, D.lgs. 151/2001): durante la gravidanza e fino ai 7 mesi del bambino, se le mansioni sono pregiudizievoli per la salute, il datore può assegnare la lavoratrice a mansioni inferiori, mantenendo però qualifica e retribuzione.
- Lavoratori inidonei (Art. 47, D.lgs. 81/2008): il datore deve ricollocare il dipendente divenuto inidoneo a specifiche mansioni, senza intaccare retribuzione e qualifica originaria.
- Lavoratori disabili (Art. 4, L. 68/1999): in caso di disabilità sopravvenuta per infortunio o malattia, è possibile l’assegnazione a mansioni inferiori, conservando comunque la retribuzione.
Assegnazione a mansioni superiori
Quando il lavoratore viene adibito a mansioni superiori, ha diritto al trattamento economico previsto per quelle mansioni. L’assegnazione diventa definitiva (salvo diversa volontà del lavoratore) se:
- non è avvenuta per sostituire temporaneamente un altro lavoratore,
- è proseguita per il periodo stabilito dal contratto collettivo o, in mancanza, per almeno sei mesi continuativi.
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