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Il patto di non concorrenza

L’accordo tra datore di lavoro e lavoratore, per essere valido, deve rispettare precisi requisiti

Il patto di non concorrenza è un accordo scritto tra datore di lavoro e lavoratore, finalizzato a limitare l’attività lavorativa di quest’ultimo dopo la cessazione del rapporto, per evitare che svolga attività concorrenti. Non è obbligatorio, ma per essere valido deve rispettare precisi requisiti.

Vediamo nel dettaglio cosa prevede e come funziona.


Requisiti per la validità

Il patto è valido solo se:

  • è redatto per iscritto;
  • prevede un corrispettivo economico per il lavoratore;
  • definisce limiti precisi in termini di tempo, oggetto e territorio;
  • ha una durata massima di 3 anni (5 anni solo per i dirigenti).

Quando si può sottoscrivere

Il patto può essere sottoscritto in uno dei seguenti momenti:

  • all’inizio del rapporto di lavoro;
  • durante lo svolgimento del rapporto;
  • alla cessazione del contratto.

Cosa deve contenere

Il contenuto del patto deve essere chiaro e proporzionato:

  • deve indicare in modo preciso le attività vietate;
  • non può impedire al lavoratore di esercitare la propria professionalità o di guadagnarsi da vivere;
  • il territorio deve essere specifico (es. una regione, l’Italia, l’UE), non generico.

Il corrispettivo

Elemento essenziale per la validità del patto:

  • deve essere adeguato al sacrificio richiesto al lavoratore;
  • non può essere simbolico o sproporzionato;
  • può consistere anche in beni o utilità diverse dal denaro (es. uso di un alloggio, cancellazione di un debito).

Modalità di pagamento

Il corrispettivo può essere corrisposto:

  • durante il rapporto (es. mensilmente o trimestralmente);
  • tutto al momento della cessazione;
  • ratealmente dopo la cessazione;
  • in forma mista.

Clausole nulle

Sono considerati nulli:

  • i patti che danno al datore la facoltà di decidere dopo la cessazione se applicare o meno il vincolo, senza specifico corrispettivo;
  • i patti che non prevedono un termine preciso entro il quale il vincolo decorre.

Recesso unilaterale

Il recesso unilaterale del datore di lavoro non è ammesso.


In caso di violazione

Se il lavoratore viola il patto:

  • può essere obbligato a pagare una penale (se prevista);
  • il datore non deve provare il danno subito per chiedere l’applicazione della penale;
  • può richiedere la restituzione del corrispettivo già versato.

Aspetti fiscali e contributivi

Contributivi:
Se il pagamento avviene durante il rapporto di lavoro, il corrispettivo è considerato retribuzione imponibile ai fini INPS.

Fiscali:
Se l’erogazione è continuativa, si applica la tassazione ordinaria sul reddito da lavoro.


Tabella riassuntiva

ElementoRequisito
FormaScritta
CorrispettivoAdeguato, non simbolico
LimitiDefiniti per oggetto, tempo e territorio
Durata massima3 anni (5 per dirigenti)
Tempistica sottoscrizioneInizio, durante o alla cessazione del rapporto
Recesso unilateraleNon ammesso
ViolazionePenale applicabile, nessun obbligo di prova del danno per il datore
Aspetti contributiviCorrispettivo imponibile se versato durante il rapporto
Aspetti fiscaliTassazione ordinaria se pagamento è continuativo

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