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Interpello n. 3/2025: chiarimenti sul DURC e le sanzioni

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con l’Interpello n. 3 del 13 ottobre 2025, ha fornito importanti chiarimenti sull’applicazione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), in particolare in merito al concetto di “scostamento non grave”.
La risposta del Ministero risolve un dubbio frequente tra imprese e consulenti del lavoro riguardo ai casi in cui la posizione contributiva presenti solo sanzioni o interessi e non veri e propri contributi non versati.


Il quesito presentato

Si chiede se, in presenza di debiti costituiti esclusivamente da accessori di legge (come sanzioni o interessi), gli enti previdenziali possano comunque rilasciare un DURC regolare, considerando che non vi è una reale omissione contributiva, ma solo importi aggiuntivi maturati su somme ormai saldate.


La risposta del Ministero

Il Ministero, ha precisato che le sanzioni civili sono parte integrante dell’obbligazione contributiva e non possono essere considerate separatamente.

In altre parole, anche se i contributi sono stati regolarmente versati, la presenza di sanzioni o interessi collegati a ritardi o omissioni pregresse impedisce il rilascio di un DURC regolare, se l’importo complessivo supera la soglia prevista dalla legge.

Le sanzioni civili, infatti:

  • nascono automaticamente in caso di mancato o tardivo pagamento dei contributi;
  • servono a rafforzare l’obbligazione contributiva e a risarcire l’ente previdenziale;
  • restano funzionalmente connesse ai contributi non versati, anche se successivamente regolarizzati.

La soglia dello “scostamento non grave”

La regolarità contributiva può essere attestata anche in presenza di uno scostamento non grave, ossia di un debito pari o inferiore a 150 euro, comprensivo di contributi, sanzioni e interessi.

Questo significa che, per essere considerato regolare, il datore di lavoro deve:

  • non avere debiti contributivi, oppure
  • avere solo piccole irregolarità (entro 150 euro totali, accessori inclusi).

In sintesi

Il Ministero ha chiarito che:

  • Le sanzioni civili fanno parte dell’obbligazione contributiva e non possono essere escluse dal calcolo del debito.
  • Il DURC regolare può essere rilasciato solo se l’irregolarità (tra contributi, sanzioni e interessi) non supera i 150 euro.
  • Anche le situazioni debitorie formate da sole sanzioni o interessi incidono sulla regolarità contributiva.

Cosa cambia per le imprese

Le aziende dovranno prestare particolare attenzione:

  • ai ritardi nei versamenti contributivi, anche se minimi, poiché generano automaticamente sanzioni;
  • al controllo periodico del proprio DURC, per evitare sospensioni in gare, appalti o agevolazioni contributive;
  • alla verifica dell’importo complessivo di eventuali debiti con gli enti previdenziali, tenendo conto anche degli accessori.

Chiarimenti sul DURC e sanzioni: hai bisogno di supporto?

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