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ANF – Assegno al Nucleo Familiare.

L’assegno al nucleo familiare (ANF) è una prestazione a sostegno del reddito destinata a famiglie con redditi inferiori a determinati limiti annualmente stabiliti. L’assegno è unico per l’intero nucleo familiare.

Beneficiano della prestazione i nuclei dei lavoratori dipendenti (anche soci lavoratori, apprendisti, lavoratori parziali e a domicilio), lavoratori stranieri con status di rifugiati, i lavoratori extracomunitari regolarizzati.

Nel nucleo familiare possono rientrare: coniuge non separato; figli ed equiparati; fratelli, sorelle e nipoti. Il lavoratore ha diritto a percepire l’ANF per i figli naturali minori di età, riconosciuti e conviventi, se pure non inseriti nella famiglia legittima. Per i nuclei numerosi (almeno 4 figli) ci sono delle specifiche riguardo al limite anagrafico che è di 21 anni anziché 18 purché si tratti di studenti o apprendisti.

L’erogazione dell’ANF è subordinata, in alcuni casi, ad autorizzazione da parte dell’INPS. Il lavoratore chiede all’istituto di includere nel proprio nucleo familiari soggetti in condizioni particolari. La richiesta di autorizzazione va presentata attraverso i canali Web, Patronato o Contact Center.

Il reddito da considerare come parametro per la spettanza della prestazione è costituito dalla somma di tutti i redditi conseguiti dai componenti il nucleo familiare nell’anno solare precedente il 1°luglio di ciascun anno. Tale parametro resta valido fino al 30 giugno dell’anno successivo. Nel caso di figli naturali di genitori non conviventi il reddito da prendere in considerazione è quello del genitore convivente.

Gli importi erogati a titolo di ANF non concorrono a formare base imponibile, né contributiva né fiscale. Il diritto del lavoratore alla percezione dell’ANF si prescrive in 5 anni, come pure quello del datore di lavoro a richiedere i rimborsi all’Inps.

Per i lavoratori a tempo parziale l’assegno spetta per l’intera misura settimanale in presenza di una prestazione lavorativa settimanale non inferiore a 24 ore. Nel caso sia inferiore, la corresponsione spetta per le giornate di effettivo lavoro.

Per i Lavoratori Autonomi è previsto, dal 1° luglio 2021, l’assegno unico universale.

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