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L’apprendista distaccato.

Il distacco dell’apprendista presso altro datore di lavoro è ammissibile nel rispetto dell’attuazione degli obblighi formativi e se espressamente previsto nel piano individuale formativo dell’apprendista. Così si è pronunciato l’Ispettorato nazionale del Lavoro. I requisiti primari da rispettare nel connubio apprendistato-distacco sono:

  • Distacco lecito, ovvero concreto e temporaneo interesse del datore di lavoro al trasferimento;
  • Rispetto dell’Obbligo Formativo, garantendo la presenza di un tutor adeguato.

La responsabilità della formazione resta in capo al datore di lavoro in caso di distacco. Il tutor, invece, deve svolgere l’ordinaria funzione di controllo con maggiore attenzione. Si ricorda, infatti, che disattendere la finalità propria dell’apprendistato pregiudica tutte le agevolazioni connesse al contratto.

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