Patto di prova: reintegrazione se viziati.

La legge di stabilità 2015 aveva introdotto, per favorire la forma tipica del contratto di lavoro a tempo indeterminato, il contratto a tutele crescenti. Ovvero benefici fiscali per i datori di lavoro nei primi tre anni di assunzione e semplificazione nei casi di recesso. Nulla chiariva a proposito del patto di prova, quel periodo sperimentale di lavoro per valutare la convenienza reciproca delle parti al rapporto. La redazione del patto richiede molta attenzione, anche con la nuova disciplina. Infatti, a distanza di tre anni, iniziano ad arrivare le prime sentenze orientate verso la reintegrazione nei casi di licenziamento intimati per mancato superamento della prova, laddove la clausola relativa sia nulla per vizi formali o sostanziali.