Procedure di contestazione del divieto di contante.

Dal primo luglio prossimo sarà in vigore il divieto di pagamento delle retribuzioni in contanti. I soggetti interessati sono tutti i lavoratori ad eccezione dei dipendenti pubblici e dei lavoratori colf/badanti. I mezzi di pagamento ammessi sono solo quelli tracciabili, ovvero:
- Bonifico su c/c identificato con codice IBAN fornito dal lavoratore;
- Altri strumenti di pagamento elettronico;
- Pagamento in contanti presso sportello bancario o postale dove il datore o il committente abbia dato mandato di pagamento;
- Assegno al lavoratore o ad un suo delegato.
Procedure di contestazione INL.
Di recente l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha emanato una nota con la quale ha fornito un parere alla Guardia di Finanza in merito alle procedure di contestazione della violazione del divieto di contante.
In considerazione del tenore letterale e della ratio della norma si deve ritenere che vi sia violazione quando:
- La corresponsione dello stipendio avvenga con modalità diverse da quelle indicate dal Legislatore e su ricordate;
- Quando, sebbene lo strumento utilizzato sia legittimo, il pagamento non sia andato a buon fine (ad es. per bonifico revocato o assegno annullato).
La ratio della norma sta, infatti, tutta nella finalità antielusiva. Detta finalità è sostenuta dalla disposizione secondo cui la firma del lavoratore sulla busta paga non costituisce prova di pagamento della retribuzione.
Ai fini della contestazione, dunque, i Controllori dovranno verificare non solo la disposizione di pagamento con le modalità indicate dalla Legge, ma anche il buon fine dello stesso.
Sanzioni.
Il trasgressore sarà passibile di sanzioni amministrative che, si ricorda, vanno da 1.000 a 5.000 euro. L’autorità competente a ricevere il rapporto è l’Ispettorato Territoriale del Lavoro. Avverso il verbale di contestazione e notificazione adottato dagli organi di vigilanza, il Datore di Lavoro o il Committente può presentare ricorso amministrativo al direttore della sede territoriale dell’Ispettorato Nazionale del lavoro entro trenta giorni dalla sua notifica. Entro lo stesso termine può presentare scritti difensivi all’Autorità che riceve il rapporto