Ripassiamo un po’: le Ex Festività.

La voce ex festività è presente in busta paga solitamente vicino a ferie e a permessi maturati. Si riferisce a tutti quei giorni di festività non più riconosciute dal nostro Ordinamento. La norma di riferimento è ancora la Legge 260/1949 che, oltre a fornire un elenco dei giorni considerati festivi, ne stabilisce anche l’osservanza del completo orario festivo nonché astensione dal lavoro. Il trattamento economico varia a seconda che il lavoratore sia retribuito in misura fissa, ad ore od a provvigione. In misura fissa, la retribuzione spetta come se il lavoratore abbia lavorato normalmente. Ad ore, la retribuzione spetta ragguagliata di un sesto per l’orario settimanale spettante da contratto. Nelle altre forme di retribuzione (provvigione o cottimo), si calcola il valore delle quote mobili sulla media oraria delle ultime quattro settimane. Il trattamento anzidetto deve essere ugualmente corrisposto per intero, anche se il lavoratore risulti assente per coincidenza della festività con la domenica o con altro giorno festivo considerato tale dai contratti collettivi.
Festività riconosciute e festività soppresse.
I giorni riconosciuti dal nostro Ordinamento come festività nazionali sono la Festa della Liberazione, la Festa dei lavoratori e la Festa della Repubblica. Le festività soppresse di San Giuseppe, dell’Ascensione, dell’Unità Nazionale, del Corpus Domini e SS Pietro e Paolo, sebbene non più riconosciute, non sono però state soppresse del tutto e sono state convertite in permessi quando cadono in giorni per cui è prevista l’attività lavorativa. A tal fine si considerano solo i giorni dal lunedì al venerdì per chi lavora cinque giorni su sette, dal lunedì al sabato per chi lavora sei giorni su sette.
Le ex festività riconosciute per il 2019 sono:
- San Giuseppe, 19 marzo;
- Ascensione, 30 maggio;
- Unità nazionale, 4 novembre.
In questi tre giorni il lavoratore ha diritto a godere di un giorno di permesso extra.