Alcuni chiarimenti sullo sgravio triennale.
Al 17° Forum lavoro/fiscale, organizzato dalla Fondazione Studi e dal Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro, i partecipanti hanno provato a sciogliere delle criticità emerse dai quesiti formulati. Riguardo al bonus triennale, ad esempio, introdotto dalla legge di stabilità 2018 i relatori hanno chiarito che le assunzioni a tempo indeterminato non sono da intendersi solo quelle a tutele crescenti, bensì anche quella ante Jobs Act che salvaguardano l’applicazione dell’articolo 18. Il vecchio contratto deve essere, però, previsto con accordo individuale. Ancora: per il Sud l’esonero non richiede l’assenza di precedenti rapporti a tempo indeterminato, ma solo le tassative condizioni anagrafiche (35 anni per il 2018, 30 anni per il 2019) purché il lavoratore abbia dichiarato in via telematica lo stato di disoccupazione. Per i datori di lavoro che utilizzano i voucher, la ricollocazione del prestatore prevede un esonero pari al 50% del massimale previsto (4.030 euro annui contro gli 8.060 euro, premio Inail escluso).