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Categoria: Blog

Divieto di contante e lavoro nero.

Il primo luglio scorso è entrato in vigore il divieto secondo cui i datori di lavoro non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato (art.1 comma 911 Legge di Bilancio 2018).

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Dimissioni e inerzia.

Il Jobs Act prevede che le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro siano fatte, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematiche. Esclusivamente, dunque.

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La formazione e-learning.

Il Ministero del Lavoro, attraverso la commissione per gli interpelli, si è espresso in merito alla possibilità per i datori di lavoro di organizzare corsi di formazione sulla sicurezza, sia in modalità frontale che in modalità e-learning.

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Carichi pendenti, lavoro e privacy.

Capita sovente che al lavoratore venga richiesto il certificato dei carichi pendenti. Partendo dalle norme in vigore, ci si accorge subito che i dati giudiziari sono dati sulla persona del lavoratore particolarmente tutelati.

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Fine del QUIR.

Premessa Normativa.

La legge di Bilancio 2015 aveva previsto, in via sperimentale, il TFR in busta paga. Vi potevano accedere i lavoratori del settore privato, ad eccezione dei lavoratori domestici e di quelli agricoli, che avessero avuto un rapporto in essere da almeno 6 mesi presso la stessa azienda.

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Inps e CDL al tavolo tecnico.

Il Presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine, Marina Calderone, ha reso noti gli argomenti trattati al tavolo tecnico del 18 aprile scorso.  Sono stati tanti e tante le novità, più o meno condivise. Quelle più importanti riguardano il DURC e gli ANF.

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L’apprendistato. Non è uno sgravio e va rispettato.

La Corte di Cassazione è intervenuta per chiarire la natura dell’aliquota contributiva prevista per l’apprendistato. Non è uno sgravio e non rientra nelle misure di fiscalizzazione degli oneri sociali. Gli sgravi sono dettati da scelte politico economiche di carattere contingente. Si pensi, ad esempio, all’incentivo Giovani volto a favorire l’occupazione di una certa fascia di lavoratori. Nel caso dell’apprendistato il carattere della contingenza non sussiste e la riduzione dell’aliquota è una regola, posto il rispetto dei requisiti nonché degli adempimenti correlati.

Va ricordato, infatti, che il mancato assolvimento degli obblighi previsti dal contratto di apprendistato, in primis la formazione, fa decadere il beneficio dell’aliquota ridotta oltre che il recupero di quanto goduto. Sono, inoltre, previste sanzioni severe per evitare che un contratto utile all’addestramento venga utilizzato per eludere l’obbligo contributivo pieno.

GDPR, la nuova privacy.

Il prossimo 25 maggio entrerà in vigore la normativa europea in materia di protezione dei dati personali. La Fondazione Studi è intervenuta per chiarire alcuni punti.

  • La norma di riferimento in materia di protezione dei dati personali è un Regolamento. La tecnica normativa adottata è interessante. L’UE, infatti, adotta diversi tipi di atti legislativi per indirizzarsi agli Stati Membri. Alcuni di questi atti sono vincolanti, altri no. Alcuni si applicano in tutti gli Stati Europei, altri solo in alcuni di essi. Il Regolamento è un atto immediatamente applicabile e direttamente vincolante in ogni sua parte per tutti gli Stati Membri e per i loro cittadini. Non è necessaria alcuna normativa di recepimento per la sua efficacia interna.
  • Una normativa interna di attuazione non è necessaria. Lo è, invece, la predisposizione di policies concrete per garantire l’operatività dei princìpi fissati dal Regolamento.
  • In difetto di adeguamento e coordinamento, ogni norma incompatibile col Regolamento sarà inapplicabile dal 25 maggio prossimo.
  • È previsto un regime transitorio per conformarsi alla nuova disciplina. Il Garante, però, ha predisposto una guida per non trovarsi impreparati.

Giusta causa: nozione legale, non vincolante.

La Sezione Lavoro della Cassazione, ritenuto che la giusta causa di licenziamento costituisca nozione legale, ha stabilito con propria sentenza che le fattispecie previste hanno carattere esemplificativo e non sono vincolanti. Il Giudice, dunque, può non ravvisare una giusta causa di licenziamento nonostante il contratto collettivo faccia corrispondere ad un preciso comportamento l’azione rescissoria del datore di lavoro senza preavviso. Per contro, può invece inferirla quando riconosca una grave condotta del lavoratore, contraria all’etica comune e al vivere civile, pur mancando la previsione del CCNL. La giusta causa, dunque, è una nozione legale soggetta alla valutazione del giudice. Il caso da cui è scaturito l’anzidetto principio è di un capotreno licenziato in tronco per non aver svolto il servizio di controllo biglietti e di assistenza alla clientela a bordo della vettura, trattenendosi invece in cabina col macchinista. Nei primi due gradi era stato confermato il licenziamento, sul presupposto che la proporzionalità prevista dal contratto collettivo fosse stata invocata e addotta tardivamente. Gli Ermellini hanno rigettato il presupposto, osservando che i rilievi sulla sproporzione altro non è che difesa ovvero azione deducibile in ogni grado di giudizio senza alcun limite temporale. Rispetto alla valutazione del Giudice, prevale il contratto collettivo solo se più favorevole al lavoratore.

Parlare (scrivere) bene, fa bene al lavoro.

L’identità virtuale, per chi ne fa uso, viene sempre più a sovrapporsi a quella reale con una risonanza per certi versi maggiore, visti i destinatari raggiungibili. Sempre più spesso l’utilizzo dei social e il loro contenuto viene discusso nella aule dei tribunali. Un semplice post, infatti, può risultare dannoso o ingiurioso e neppure il diritto di critica può salvaguardare da conseguenze, quando si tratta di lavoro. La questione è ancora molto confusa e le decisioni in merito molto varie. Di fatto i lavoratori continuano a lasciare post e ad assumersi rischi. Allo stesso tempo le politiche aziendali si stanno evolvendo, prevedendo sanzioni disciplinari per le violazioni più ricorrenti, sospensioni per uso inappropriato dei social fino al licenziamento con preavviso per lesioni considerate gravi. Le politiche aziendali devono essere note ai dipendenti e le azioni di contestazione tempestive. Il ritardo e la genericità pesano sull’azienda così come la paternità dei post o degli accessi pesano sul dipendente (è molto difficile per questi addurre che il proprio dispositivo ha subìto un accesso abusivo). Si auspica che nella vita virtuale come in quella reale i toni siano sempre di buon gusto e rivolti ad un dialogo costruttivo.

Lavoro a chiamata senza DVR, quale sanzione.

Ieri l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emanato una circolare di interpretazione circa il regime sanzionatorio da applicare nei casi di lavoro a chiamata senza la preventiva predisposizione del DVR (Documento di Valutazione Rischi). Il decreto 81/2015 aveva, giustamente, previsto l’impossibilità di ricorrere al lavoro intermittente in assenza del citato documento. In ragione di ciò si potrebbe affermare che un contratto di quel tipo risulti affetto da nullità assoluta, violando il divieto normativo. La circolare, invece, propende per una nullità parziale e la sanzione applicabile è la conversione del contratto in una forma ordinaria di rapporto di lavoro subordinato, a tempo pieno e indeterminato. La circolare insiste sull’adeguatezza della sanzione non solo perché è l’unico mezzo per colpire questi illeciti, ma anche perché ne trae beneficio la stabilità dell’impiego, elemento portante della tutela dei Lavoratori (Corte di Giustizia Europea).